Atteso che la giurisprudenza riconosce all'atto di opposizione avverso decreto penale di condanna natura di "impugnazione", si rende possibile la rinuncia ex articolo 589 c.p.p. A condizione che la rinuncia avvenga nelle forme previste dalla citata disposizione codicistica (tramite procura speciale) ed ancora che venga avanzata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, oltre che in assenza di un precipuo provvedimento di revoca del decreto penale, è consentito procedere alla rinuncia, disponendo per l'effetto l'esecutivà del decreto penale di condanna.