La Suprema Corte ha affermato che, nel caso in cui sia già intervenuta una pronuncia di condanna (in primo o secondo grado) per il reato di danneggiamento non aggravato, nel dichiarare che il fatto non è previsto come reato a seguito della “abolitio criminis” operata dall’art. 4 lett. c) del d.lgs. n. 7/2016, il Giudice dell’impugnazione è tenuto a pronunciarsi in ordine alle statuizioni civili.