Mancata comparizione della persona offesa e remissione "tacita" della querela: per le Sezioni Unite vale anche per i procedimenti innanzi al Tribunale.
Sezioni Unite Penali, Corte di Cassazione, sentenza depositata il 21.07.2016, Pres. Canzio.
Avv. Gian Marco Gulizia
di Aci Castello, CT
Letto 230 volte dal 22/07/2016
<< Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvertito dal Giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela>>. Estendendo, in tal modo, ai procedimenti pendenti davanti al Tribunale un meccanismo già previsto innanzi al Giudice di Pace.
[...]Testo integrale disponibile sul sito della Corte di Cassazione.
La mancata comparizioni della persona offesa in caso di reati procedibili a querela deve ricevere una disciplina che va al di là dei procedimenti davanti al giudice di pace. Già l'art. 555 comma III c.p.p., con riferimento ai reati a citazione diretta, prevede che nella udiena di comparizione il giudice <quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela ed il querelato ad accettare la remissione>. Da ultimo, con l'introduzione dell'art. 90bis c.p.p., ad opera del d.lgs. 15/12/2015 n.212 (attuativo della direttiva 2012/29/UE in tema di norme minime di diritti, assistenza e protezione delle vittime da reato), il legislatore, nel quadro della valorizzazione delle esigenze informative della persona offesa, ha previsto al comma 1, lett.n), che ad essa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, sia data informazione in merito alla <possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'art. 152 c.p.p., ove possibile, o attraverso la mediazione>. In tale contesto normativo, teso a rafforzare le esigenze informative delle vittime dei reati [...] va certamente considerata legittima - ed anzi auspicabile - una prassi alla stregua della quale il giudice, nel disporre la citazione delle parti, abbia cura di inserire un avvertimento alla perona offesa [...] circa la valutazione in termini di remissione della querela della sua mancata comparizione in udienza. [...] Una simile opportuna iniziativa appare anche in sintonia con il rispetto del principio di "ragionale durata del processo", di cui all'art. 111 Cost., favorendo definzioni del procedimento che passino attraverso la verifica dell'assenza di un perdurante interesse della persona offesa all'accertmento delle responsabilità penali e precludano sin dalle prime battute lo svolgimento di sterili attività processuali destinate a concludersi comunque con un esito di improcedibilità dell'azione penale o di estinzione del reato. Deve dunque essere enunciato il seguente principio di diritto: << Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvertito dal Giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela>>
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