Giurisdizione. MIlitare NATO di stanza in Italia. Fatto non previsto dalla legge nazionale come reato.- Segreto di Stato.
Sentenza n. 46340 del 19 settembre 2012 - depositata il 29 novembre 2012
Avv. Antonino Sugamele
di Trapani, TP
Letto 438 volte dal 03/12/2012
GIURISDIZIONE – MILITARE NATO DI STANZA IN ITALIA – FATTO NON PREVISTO DALLA SUA LEGGE NAZIONALE COME REATO – DETERMINAZIONE DELLA GIURISDIZIONE La Corte, in un procedimento relativo ad una operazione di c.d. “estraordinary rendition” eseguita con il concorso di personale militare statunitense, ha affermato che, nel caso di sequestro di persona effettuato in territorio italiano da militare straniero di stanza in Italia, sussiste, ai sensi dell’art. VII comma 2 lett. b) della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951 (c.d. Convenzione NATO-SOFA), la giurisdizione esclusiva dell’autorità giudiziaria italiana qualora il fatto non sia previsto come reato dalla legge nazionale del suddetto militare. Nella medesima occasione la Corte ha altresì stabilito che l’apposizione del segreto di Stato intervenuta successivamente alla legittima acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria delle notizie cui lo stesso si riferisce non ne determina l’inutilizzabilità ai fini del giudizio.
La Corte, in un procedimento relativo ad una operazione di c.d. “estraordinary rendition” eseguita con il concorso di personale militare statunitense, ha affermato che, nel caso di sequestro di persona effettuato in territorio italiano da militare straniero di stanza in Italia, sussiste, ai sensi dell’art. VII comma 2 lett. b) della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951 (c.d. Convenzione NATO-SOFA), la giurisdizione esclusiva dell’autorità giudiziaria italiana qualora il fatto non sia previsto come reato dalla legge nazionale del suddetto militare. Nella medesima occasione la Corte ha altresì stabilito che l’apposizione del segreto di Stato intervenuta successivamente alla legittima acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria delle notizie cui lo stesso si riferisce non ne determina l’inutilizzabilità ai fini del giudizio.
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