L'audizione dei figli minori, che abbiano compiuto i dodici anni e anche di età inferiore qualora capaci di discernimento, costituisce un adempimento necessario nelle procedure relative al loro affidamento nel primo grado del giudizio. La nullità della sentenza per la violazione dell'obbligo di audizione, pertanto, può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole fissate dall'art. 161 c.p.c. Non ha luogo violazione di legge nell'ipotesi in cui il Giudice di merito assuma una decisione sull'affidamento della prole minore di età e sul divieto del padre di avere contatti con essi, in pendenza del procedimento, attivato dalla madre dinanzi al Tribunale per i Minorenni ex art. 330 c.c., per la decadenza del padre dalla potestà genitoriale. I due procedimenti, invero, sono del tutto autonomi, stante la reciproca autonomia delle attribuzioni del Tribunale per i Minorenni, competente ad assumere i provvedimenti incidenti sulla spettanza della potestà genitoriale e del Tribunale ordinario quale giudice della separazione, competente altresì sulle modalità di esercizio della potestà medesima, anche quando l'affidamento dei figli sia richiesto in ragione dell'esistenza di un grave pregiudizio per i figli minori.