il giornalismo d'inchiesta ed il reato di diffamazione a mezzo stampa
sentenza di non luogo a precedere emessa dal GUP presso il Tribunale di Catania.
Avv. Gian Marco Gulizia
di Aci Castello, CT
Letto 1135 volte dal 24/05/2012
Distinzione di rilievo tra il "giornalismo d'informazione" ed il "giornalismo d'inchiesta", quanto ai parametri circa la configurabilità dell'esimente rispetto al delitto di diffamazione a mezzo stampa. Limiti maggiormente elastici, quindi, per il "giornalismo d'inchiesta", atteso che << presuppone un ruolo attivo del giornalista, che non si limita a recepire e descrivere le notizie apprese, ma ricerca egli stesso fatti idonei, per il loro rilievo “pubblicistico”, a divenire “notizie”, con un’attività investigativa condotta presso le fonti che quelle notizie possano offrire e che lo stesso giornalista autonomamente contatta e sollecita: tale tipologia di giornalismo, che ha sovente svolto e continua a svolgere un ruolo di fondamentale importanza nell’accertare prima e nel consentire all’opinione pubblica di conoscere poi i fatti di indubbia rilevanza politica o sociale o economica>>. Pincipi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione oltre che dalla Corte di Giustizia Europea, che pertanto ben si adattano alla disamina delle fattispecie di reato in esame.
La Corte di Strasburgo nel ribadire il diritto del giornalista di reperire autonomamente le notizie anche da fonti non ufficiali, ha precisato che la protezione delle fonti è una delle condizioni essenziali per la libertà di stampa, che, se compressa, priverebbe i giornalisti della possibilità di esercitare il diritto di cercare informazioni, dovendo essi unicamente fare ricorso a comunicati e rapporti pubblici.
Anche la Corte di Cassazione si è occupata recentemente del giornalismo d’inchiesta: con la sentenza n. 16236 del 9.7.2010, dopo aver premesso che “con il giornalismo d’inchiesta, espressione più alta e nobile dell’attività di informazione, maggiormente si realizza il fine di detta attività quale prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione per sollecitare i cittadini ad acquisire conoscenza di tematiche meritevoli per il rilievo pubblico delle stesse”, “con il giornalismo d’inchiesta l’acquisizione della notizia avviene autonomamente, direttamente ed attivamente da parte del professionista e non mediata da fonti esterne mediante la ricezione passiva di informazioni”, “al giornalismo d’inchiesta deve essere riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell’attività di informazione una meno rigorosa e comunque diversa applicazione dell’atttendibilità della fonte, fermi restando i limiti dell’interesse pubblico alla notizia e del linguaggio continente, ispirato ad una correttezza formale dell’esposizione”. Concludendo come “viene dunque in evidenza un complessivo quadro disciplinare che rende l’attività di informazione chiaramente prevalente rispetto ai diritti personali della reputazione e della riservatezza, nel senso che questi ultimi, solo ove sussistano determinati presupposti, ne configurano un limite”. “Un posto ed una funzione preminenti spettano all’attività di informazione in questione, vale a dire che in tanto il popolo può ritenersi costituzionalmente sovrano (nel senso rigorosamente tecnico – giuridico di tale termine) in quanto venga, al fine di un compiuto ed incondizionato formarsi dell’opinione pubblica, senza limitazioni e restrizioni di alcun genere, pienamente informato di tutti i fatti, eventi ed accadimenti valutabili come di interesse pubblico”.
Se dunque pienamente rispettato, nel caso di specie, appare il principio della verità, sono stati parimenti osservati anche il limite della continenza, avendo il giornalista esposto tali fatti in modo sostanzialmente corretto e non gratuitamente offensivo, sia pure utilizzando le espressioni "colorite" proprie appunto di una tipologia di giornalismo riconducibile a quello di inchiesta piuttosto che a quello di mera informazione, ed il limite della pertinenza, essendo certamente di pubblico interesse acquisire informazioni sulla onestà e la correttezza etica degli amministratori, specie se di ruolo apicale; e peraltro, tali informazioni rivestivano anche carattere di attualità, avendo il giornalista tratto spunto da una vicenda di cronaca.
Avendo gli imputati esercitato il diritto di cronaca proprio dell'attività professionale da entrambi svolta, secondo i parametri e con i meno restrittivi limiti del giornalismo di inchiesta; non resta allora che dichiarare non luogo a procedere nei confronti degli imputati in ordine all'imputazione loro ascritta perchè il fatto non costituisce reato.
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