Il risarcimento del danno biologico dovuto all'eccessivo carico di lavoro e al cumulo di mansioni
Corte di Cassazione 17438/2015 del 21/05/2015
Avv. Alessandra Parente
di Roma
Letto 214 volte dal 12/01/2016
Dal dovere di prevenzione imposto al datore di lavoro ex art. 2087 c.c. non può desumersi l'insorgere di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno ma la sussistenza di una responsabilità, esclusivamente qualora un danno si sia verificato in conseguenza della colpa del datore di lavoro, per violazione dei suoi obblighi di comportamento.
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