Dal dovere di prevenzione imposto al datore di lavoro ex art. 2087 c.c. non può desumersi l'insorgere di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno ma la sussistenza di una responsabilità, esclusivamente qualora un danno si sia verificato in conseguenza della colpa del datore di lavoro, per violazione dei suoi obblighi di comportamento.