Tra le misure urgenti del c d Decreto Liquidità  il Governo  ha previsto all'art 5  il rinvio  al 1 settembre 2021  dell'entrata in vigore di tutte le norme del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che originarimente sarebbero dovute entrare in vigore il prossimo 15 agosto. Il legislatore ha così accolto le richieste degli esperti del settore che hanno sottolineato più voltecome  in un momento come quello attuale, con l’emergenza da Coronavirus che sta mettendo in ginocchio la maggioranza delle aziende italiane a causa del lockdown delle attività imprenditoriali, sarebbe complicato e deleterio per le aziende attenersi alle nuove norme. Il “Codice della crisi e dell'insolvenza” (D.Lgs. n. 14/2019) prevede, tra l'altro che:
-    gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno il dovere di segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi (c.d. “segnalazione interna”);
-    l'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione hanno l'obbligo, di dare avviso al debitore, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2 dell'art. 15 del Codice della crisi e dell'insolvenza (c.d. “segnalazione esterna”).
Già nell’art. 11 del Decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020. recante ulteriori “misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori, imprese e turismo a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19“, erano stati rinviati di sei mesi, appunto al 15 febbraio 2021, per tutte le imprese italiane di qualunque dimensione, i termini per l’entrata in vigore dell’applicazione dei nuovi sistemi di allerta, in grado di cogliere i segnali anticipatori della crisi e quindi gli obblighi che ne derivano per gli imprenditori per le segnalazioni agli Organismi di composizione della crisi d’impresa (Ocri) istituiti presso le Camere di Commercio.
La norma  ha di fatto ampliato a tutte le imprese una misura che era già stata presa per le c.d. nano imprese con il Decreto correttivo al Codice della crisi approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 febbraio che, anche in risposta alle sollecitazioni giunte dai professionisti del settore, ha chiarito il contenuto di alcune disposizioni apportando modifiche dirette a meglio coordinare la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice. Tra le più rilevati quelle relative all’ambito di obbligatorietà di segnalazione dei segnali anticipatori della crisi con riferimento alle c.d. nano imprese per le quali l’obbligo di segnalazione opererà solo a decorrere dal 15 febbraio 2021. Tale rinvio era stato previsto in quella sede solo per le imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato alcuno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità”.