Emersione colf/badanti – ai fini dell'ammissione della domanda contano, come redditi del datore, anche quelli del parente convivente
TAR Veneto, Sezione Terza, Sentenza del 13 dicembre 2011, n. 1819
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 729 volte dal 21/03/2012
E’ illegittimo il diniego opposto, all’istanza di emersione dal lavoro irregolare, fondato sull’impossibilità di procedere al cumulo dei redditi del ricorrente con quelli del nipote, per l’aver erroneamente ritenuto, quest’ultimo, non facente parte della stessa famiglia anagrafica nonostante fosse convivente nella stessa abitazione. Le disposizioni, in materia di emersione, stabiliscono a pena di inammissibilità il possesso di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito. Attesa l’assenza, nell’ordinamento, di una definizione generale di “nucleo familiare”, che viene in rilievo generalmente, ai fini fiscali e secondo i criteri e le definizioni previste dalle singole leggi di settore, l’Amministrazione si è vista costretta a sopperire, per via interpretativa con circolare n. 8456 del 23 dicembre 2009, precisando che deve ritenersi consentito il cumulo dei redditi tenendo conto di quelli della “famiglia anagrafica”. Il ricorrente e il nipote, che sono parenti e coabitano nello stesso appartamento, rientrano a tutti gli effetti nella famiglia anagrafica e, pertanto, in virtù di questo soddisfano la condizione prevista dalla circolare per ottenere il riconoscimento del cumulo dei redditi necessari ai fini della dichiarazione di emersione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento, previa sospensione,
del provvedimento della Prefettura di Venezia - Ufficio Territoriale del Governo - Sportello Unico per l'Immigrazione, [...] con il quale veniva rigettata la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare presentata dal ricorrente in favore del sig. YYY.
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente Sig. XXX cittadino del Bangladesh, espone di aver presentato istanza di emersione dal lavoro irregolare di cui al decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, in favore della Sig.ra YYY, indicando, ai fini della cumulabilità ai propri redditi, anche i redditi del Sig. ZZZ, proprio nipote (in quanto figlio del fratello Sig. ZZA: [...]), comproprietario dell’immobile in cui abitano assieme da più di due anni [...].
Lo sportello unico per l’immigrazione di Venezia con provvedimento del 28 dicembre 2010 ha respinto l’istanza affermando che i redditi non possono essere cumulati in quanto il nipote, nonostante sia convivente nella stessa abitazione, non fa parte della stessa famiglia anagrafica non risultando iscritto nello stato famiglia.
Tale provvedimento è impugnato con ricorso notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia l’8 marzo 2011 per la censura di violazione dell’art. 1 ter, comma 4, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, violazione della circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 8456 del 23 dicembre 2009, insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, con la quale in sostanza lamenta l’errata applicazione della nozione di famiglia anagrafica.
[...]
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L’art. 1 ter, comma 4, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, prevede che la dichiarazione di emersione debba contenere, a pena di inammissibilità, l'attestazione del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito.
Nell’ordinamento manca una definizione generale di “nucleo familiare” che viene in rilievo, generalmente, a fini fiscali e secondo i criteri e le definizioni previste dalle singole leggi di settore (cfr. Tar Veneto, Sez. I, 27 agosto 2007 , n. 2786; Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 luglio 1994, n. 770).
L’utilizzo della locuzione ha pertanto indotto il Ministero dell’Interno ad intervenire per integrare il contenuto precettivo della norma con la circolare prot. n. 8456 del 23 dicembre 2009, la quale, in via estensiva, ha precisato che deve ritenersi consentito il cumulo dei redditi tenendo conto di quelli della “famiglia anagrafica” definita dall’art. 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223.
Per tale norma è famiglia, agli effetti anagrafici, “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”.
Il ricorrente e il nipote, che sono parenti e coabitano nello stesso appartamento (del quale sono peraltro anche comproprietari) rientrano pienamente nella definizione dell’art. 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223, che è la condizione prevista dalla circolare per ottenere il riconoscimento del cumulo dei redditi necessari ai fini della dichiarazione di emersione.
Il provvedimento impugnato è pertanto illegittimo perché si è immmotivatamente discostato dalla circolare, ha trascurato la definizione legislativa di famiglia anagrafica, ed ha erroneamente affermato che il ricorrente ed il nipote non sarebbero iscritti nel certificato di stato famiglia, quando invece i medesimi risultano iscritti [...] rispettivamente dal 18 dicembre 2007 e dal 12 dicembre 2007, ovvero da quasi due anni al momento della presentazione della dichiarazione di emersione [...].
In definitiva pertanto il ricorso deve essere accolto.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
[...]
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 [...]
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