Niente revoca del permesso di soggiorno CE se la lavoratrice produce i modelli MAV
TAR Lombardia, sez. IV, ord. n. 772/2014 del 03/04/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 118 volte dal 15/04/2014
Il provvedimento impugnato è incentrato sul fatto che “la cittadina domenicana non ha mai percepito in Italia alcun reddito proveniente da attività lavorativa”, laddove invece la ricorrente produce documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa di collaboratrice famigliare negli anni , che ha dato luogo a versamenti Inps, comprovando altresì la percezione di compensi.
Si ritiene pertanto che il ricorso sia assistito dal requisito del fumus boni iuris, e che sia pertanto opportuno un riesame del provvedimento impugnato da parte dell’Amministrazione resistente in relazione a quanto sopra evidenziato.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 772 del 2014, proposto da:
Regina Gonzalez Concecpcion, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Zenari, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Mac Mahon 75;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Milano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto n. 14889/2013 Imm. -Id. 674830 di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n. G417147, ai sensi dell'art. 9, comma 7, e il diniego del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del T.U. nonché dell'istanza di aggiornamento avanzata in data 13/12/2012, notificato, a mani dell'odierna ricorrente, in 18/02/2014 e di tutti gli atti ad esso preordinati, consequenziali e, comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Milano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Dato atto
che il provvedimento impugnato è incentrato sul fatto che “la cittadina domenicana non ha mai percepito in Italia alcun reddito proveniente da attività lavorativa”, laddove invece la ricorrente produce documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa di collaboratrice famigliare negli anni 2001-2008 e 2013, che ha dato luogo a versamenti Inps (doc. n. 3), comprovando altresì la percezione di compensi (v. moduli MAV 2012 e 2013);
che la condanna penale riportata dalla ricorrente è riferita ad un reato non rientrante tra quelli ostativi alla permanenza sul territorio nazionale.
Ritenuto pertanto che il ricorso sia assistito dal requisito del fumus boni iuris, e che sia pertanto opportuno un riesame del provvedimento impugnato da parte dell’Amministrazione resistente in relazione a quanto sopra evidenziato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), accoglie la domanda cautelare, e per l’effetto sospende l’efficacia del provvedimento in epigrafe impugnato, e ne ordina il riesame da parte dell’Amministrazione resistente, nei termini di cui in motivazione.
Rinvia la trattazione della presente controversia alla camera di consiglio del 26.6.2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore
Concetta Plantamura, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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