Il provvedimento impugnato è incentrato sul fatto che “la cittadina domenicana non ha mai percepito in Italia alcun reddito proveniente da attività lavorativa”, laddove invece la ricorrente produce documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa di collaboratrice famigliare negli anni , che ha dato luogo a versamenti Inps, comprovando altresì la percezione di compensi.