E’ illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare, per aver rilevato l’esistenza, a carico della lavoratrice, di una segnalazione di inammissibilità inserita nel Sistema Informativo Schengen. Ove l’Amministrazione intenda fondare il diniego di rilascio del permesso di soggiorno sull’esistenza di una segnalazione al SIS a carico dello straniero, essa deve rendere noti sia la provenienza della segnalazione, sia il concreto evento che l’abbia determinata, in modo che l’interessato possa contestare la riferibilità a sé della segnalazione stessa: diversamente opinando, il sistema Schengen opererebbe in modo completamente derogatorio rispetto agli usuali canoni dello Stato di diritto, facendo prevalere immotivatamente le segnalazioni di polizie straniere ancorché prive di minima concretezza, e nonostante gli elementi di segno contrario rappresentati dagli interessati.