Emersione colf/badanti – illegittimo il rigetto della domanda, in base ad una segnalazione SIS se quest'ultima non viene circostanziata e non si permette al lavoratore di contestarla
TAR Toscana, Sezione Seconda, Sentenza del 19 gennaio 2012, n. 124
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 808 volte dal 09/04/2012
E’ illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare, per aver rilevato l’esistenza, a carico della lavoratrice, di una segnalazione di inammissibilità inserita nel Sistema Informativo Schengen. Ove l’Amministrazione intenda fondare il diniego di rilascio del permesso di soggiorno sull’esistenza di una segnalazione al SIS a carico dello straniero, essa deve rendere noti sia la provenienza della segnalazione, sia il concreto evento che l’abbia determinata, in modo che l’interessato possa contestare la riferibilità a sé della segnalazione stessa: diversamente opinando, il sistema Schengen opererebbe in modo completamente derogatorio rispetto agli usuali canoni dello Stato di diritto, facendo prevalere immotivatamente le segnalazioni di polizie straniere ancorché prive di minima concretezza, e nonostante gli elementi di segno contrario rappresentati dagli interessati.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del 16/11/2009 provv. n. 04/2009, notificato in data 26/11/2009, con il quale lo Sportello Unico dell’Immigrazione di Siena rigettava l’istanza di regolarizzazione richiesta dalla signora Yyyy in favore della cittadina straniera Xxxx “in quanto a carico della cittadina straniera risulta un provvedimento di inammissibilità nei territori dell’area Schengen inserito dalla Grecia e valido sino al 27/06/2010”.
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO
Con ricorso notificato il 22 gennaio e depositato il 18 febbraio 2010, la cittadina ucraina Xxxx proponeva impugnazione avverso il provvedimento del 16 novembre 2009, mediante il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Siena aveva respinto l’istanza di regolarizzazione presentata in favore di essa ricorrente, ai sensi della legge n. 102/09 (conversione del D.L. n. 78/09), dalla cittadina italiana Yyyy.
La ricorrente, affidate le proprie doglianze ad un unico motivo in diritto, intimava in giudizio l’amministrazione procedente e concludeva per l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensiva.
[...]
DIRITTO
La ricorrente Xxxx, cittadina ucraina irregolarmente presente in Italia, chiede disporsi l’annullamento del rigetto della domanda di regolarizzazione presentata in suo favore dalla cittadina
italiana Yyyy ai sensi dell’art. 1-ter, aggiunto al D.L. n. 78/09 dalla legge di conversione n. 102/09. Le ragioni del diniego attengono all’esistenza, a carico della ricorrente, di una segnalazione di inammissibilità inserita nel Sistema Informativo Schengen (di seguito: SIS) dalla Grecia, con validità fino al 27 giugno 2010.
In fatto, la ricorrente nega sostanzialmente di aver mai fatto ingresso in Grecia, ciò che renderebbe inspiegabile la segnalazione.
In diritto, con l’unico motivo di gravame, ella invoca l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’autorità di pubblica sicurezza, in sede di rilascio del nulla-osta, non potrebbe limitarsi a prendere atto dell’esistenza di eventuali segnalazioni nel SIS per farne conseguire il diniego, ma dovrebbe attivare la procedura di consultazione con l’autorità straniera autrice della segnalazione e, quindi, valutare discrezionalmente, in autonomia, se le ragioni addotte possano effettivamente considerarsi ostative all’ingresso in Italia. In questo senso, andrebbe letto il paragrafo 25 della Convenzione di Applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS) del 19 giugno 1990, ratificata con legge n. 388/93, anche alla luce della circolare ministeriale n. 52/97, e questo a maggior ragione se si considera che la citata legge n. 102/09 ammetterebbe implicitamente, secondo la ricorrente, la regolarizzazione degli stranieri espulsi da uno degli stati aderenti al sistema Schengen per motivi di carattere meramente amministrativo, e non di pericolosità sociale.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Superate le oscillazioni giurisprudenziali che hanno riguardato la materia, la Sezione si è oramai attestata (fra le altre, cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 2 marzo 2011, n. 394) nel senso di ritenere che, ove l’amministrazione intenda fondare il diniego di rilascio del permesso di soggiorno sull’esistenza di una segnalazione al SIS a carico dello straniero, essa deve rendere noti sia la provenienza della segnalazione, sia il concreto evento che l’abbia determinata, in modo che l’interessato possa contestare la riferibilità a sé della segnalazione stessa: diversamente opinando, il sistema Schengen opererebbe in modo completamente derogatorio rispetto agli usuali canoni dello Stato di diritto, facendo prevalere immotivatamente le segnalazioni di polizie straniere ancorché prive di minima concretezza, e nonostante gli elementi di segno contrario rappresentati dagli interessati (cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2010, n. 1239). Sull’amministrazione non gravano, tuttavia, oneri istruttori e motivazionale eccedenti quelli appena indicati, tenuto anche conto del fatto che si tratta delle uniche informazioni disponibili, per effetto dei limitati oneri informativi gravanti sui Paesi firmatari dell'Accordo di Schengen (così Cons. Stato, sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4560); con la conseguenza che, in definitiva, risulta onere dello straniero produrre quantomeno un principio di prova in ordine alla estraneità a sé della segnalazione, ovvero alla eventuale erroneità o non rispondenza della stessa alla vigente normativa, mentre, in difetto di siffatta dimostrazione, la semplice verifica dell’esistenza della segnalazione è, alle condizioni sopra indicate, ostativa al rilascio del permesso di soggiorno (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 aprile 2009, n. 2121), fatte salve le limitatissime eccezioni consentite dal diritto europeo e dalla legislazione interna.
Tale orientamento – pressoché univoco nelle più recenti decisioni del giudice d’appello – rinviene il proprio addentellato positivo nell’art. 5 co. 6 del D.Lgs. n. 286/98, in forza del quale il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. La disposizione, se letta in combinato disposto con il paragrafo 5 co. 1 lett. d) della CAAS, secondo cui una delle condizioni per l’ingresso degli stranieri nel territorio degli Stati contraenti è quella di non essere segnalato ai fini della non ammissione, conduce ad affermare la valenza automaticamente ostativa della segnalazione, quale che ne sia la ragione ai sensi del par. 96 della stessa Convenzione, a meno che lo straniero – cui deve essere consentito il pieno esercizio del diritto di difesa – non ne dimostri, come detto, la sostanziale inattendibilità.
L’eccezione alla regola, costituita dalla ricorrenza di “seri motivi”, è codificata dall’art. 5 co. 6 cit. sulla falsariga del par. 25 della CAAS, che, in conformità al precedente par. 5 co. 2, facoltizza gli Stati contraenti a rilasciare il titolo di soggiorno a stranieri, segnalati ai fini della non ammissione, unicamente “per motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obblighi internazionali” e previa consultazione con lo Stato da cui la segnalazione proviene. È dunque sufficiente una piana lettura delle stesse disposizioni citate dal ricorrente, per escludere in radice il preteso obbligo dell’amministrazione, a fronte di una segnalazione dello straniero al Sistema Informativo Schengen, di attivarsi sempre e comunque presso l’autorità straniera da cui la segnalazione proviene per accertarne le ragioni e procedere ad una valutazione autonoma del carattere ostativo o meno delle stesse: a tale conclusione può infatti pervenirsi, al più, quante volte lo straniero aspiri al rilascio del permesso per motivi idonei a superare l’esistenza della segnalazione, motivi che, come si è visto, è la legge stessa a delimitare per il tramite del riferimento tassativo al profilo umanitario, ovvero all’esistenza di obblighi internazionali, con esclusione di ogni altra ipotesi (la disposizione, per il suo carattere eccezionale, non può che essere interpretata restrittivamente).
Si consideri, d’altro canto, che a norma dello stesso par. 25 CAAS il rilascio del permesso in deroga alla segnalazione – implicante il ritiro della segnalazione stessa – deve tenere conto degli interessi dello Stato che ha effettuato la segnalazione, cui è data la facoltà residua di iscrivere lo straniero nel proprio elenco delle persone segnalate; il che dimostra come la procedura di consultazione non sia affatto posta nell’interesse dello straniero, ma degli Stati aderenti alla convenzione (analogamente, il secondo comma del citato par. 25 CAAS prevede, nel caso in cui ad essere segnalato sia un soggetto già titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità, la consultazione fra gli Stati aderenti ai fini del ritiro del permesso di soggiorno, ovvero della segnalazione).
Tanto ribadito in termini generali, l’unico profilo che giustifica l’accoglimento del presente ricorso è proprio la circostanza che il provvedimento impugnato non chiarisce le ragioni della segnalazione a carico della Xxxx e, più in generale, non contiene elementi di conoscenza utili per il compiuto esercizio del diritto di difesa da parte dell’interessata e, comunque, per la verifica della correttezza della segnalazione stessa ai sensi del paragrafo 96 co. 3 CAAS. Né gli elementi mancanti possono dirsi suppliti dalla documentazione prodotta in giudizio.
L’acclarata violazione dei pur ridotti oneri motivazionali gravanti sull’amministrazione procedente vizia, dunque, il provvedimento impugnato, che deve essere annullato.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
[...]
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 [...]
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