Emersione 2009 - per la regolarizzazione del badante non serve la dimostrazione del reddito
TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, sent. n. 141/2014 del 11/02/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 157 volte dal 26/05/2014
In effetti per la regolarizzazione del rapporto di lavoro con mansioni di badante da parte di persona non autosufficiente non occorre l’attestazione di alcun reddito imponibile. Questo è in linea con il dato testuale dell’art. 1 ter comma 4 lett. d) della legge 102/2009.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2013, proposto da:
Daler Singh, rappresentato e difeso dagli avv. Simonetta Geroldi e Melissa Cocca, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Brescia, via Diaz, 7;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto 26/9/2013 di reiezione della domanda di emersione del lavoro irregolare n. 106514 del 2009, presentata dal sig. Bozzoni Italo in favore del ricorrente, nonchè di ogni altro atto connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Come ha già osservato il decreto monocratico 28.11.2013, n. 579, l’impugnato provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione 2009 presentata dal Sig. Bozzoni Italo risulta “alquanto circostanziato”, in particolare - soggiunge ora il Collegio - per quanto riguarda le pregresse vicende che hanno contraddistinto la prima fase procedurale e gli elementi attualmente ritenuti salienti (riepilogati alle lettere da “a” a “i” del terz’ultimo “considerato” delle premesse).
In sintesi, si possono ravvisare due fondamentali fattori ostativi rilevati dal S.U.I. di Brescia, e cioè:
i) l’assenza – tra la documentazione depositata – di alcuna certificazione attestante la sussistenza, nel richiedente la regolarizzazione, di una “tale limitazione nell’autosufficienza da non poter compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita”;
ii) la “mancanza di redditi certi” in capo allo stesso richiedente, per cui quest’ultimo non potrebbe essere ritenuto nelle condizioni economiche di provvedere ai necessari versamenti contributivi/retributivi.
2. In ordine al primo profilo, la difesa del ricorrente - dopo un rinvio appositamente concesso alla Camera di consiglio del 19 dicembre 2013 - ha prodotto, nell’imminenza dell’odierna Camera di consiglio, certificato medico in data 23.1.2014 da cui risulta che il Sig. Bozzoni “in quanto affetto da Ipertensione Arteriosa mal controllata, da B.P.C.O. e da sindrome ansiosa depressiva”, “necessita di assistenza continuativa con Badante 24 h. al giorno”.
In ordine al secondo profilo, la difesa del ricorrente:
* sostiene in diritto che – trattandosi di regolarizzazione di c.d. “badante” – nessun reddito era richiesto, imponendo la norma di “sanatoria” del 2009 un reddito minimo del datore di lavoro solo nel caso di assunzione di un addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare;
* afferma che, comunque, il Sig. Bozzoni era allora in possesso, come lo è tuttora, di pensione di invalidità;
* ha depositato, a tal fine e in uno con il ricorso introduttivo, certificazioni CUD 2009 e 2013.
3. Ciò premesso, il Collegio ritiene che le difese così dispiegate siano idonee a integrare i presupposti per disporre un riesame, da parte del S.U.I. di Brescia, della situazione dedotta in causa.
E ciò per le seguenti ragioni:
a) in punto di diritto, la tesi di parte ricorrente trova espresso conforto nell’ordinanza cautelare, 27-29 luglio 2011, n. 2906 della Sez. II quater TAR Lazio, secondo cui “in effetti per la regolarizzazione del rapporto di lavoro con mansioni di badante da parte di persona non autosufficiente non occorre l’attestazione di alcun reddito imponibile”; ordinanza che:
- si rivela in linea con il dato testuale dell’art. 1 ter comma 4 lett. d) della legge 102/2009;
- ha, per il suddetto profilo, conseguentemente disposto il riesame da parte dell’Amministrazione;
- non risulta appellata;
b) in punto di fatto, osserva il Collegio che dal CUD 2009 del Sig. Bozzoni risulta, per il 2008, un reddito di € 18.285, 28, di importo, dunque, non irrilevante e di cui il decreto impugnato non ha tenuto conto, evidentemente perché l’Ufficio procedente non ne era stato edotto;
c) in una fattispecie identica alla presente (mansioni di badante svolte dallo straniero regolarizzando ai sensi della legge 102/2009; possesso di un reddito da pensione di invalidità da parte del datore di lavoro) il T.A.R. Napoli-sez. VI (cfr. sentenza ex art. 60 c.p.a., 05/07/2012, n. 3213, anch’essa non appellata) ha ritenuto:
- <<che gli elementi probatori forniti dal ricorrente (presenza di un soggetto bisognevole di assistenza, dichiarazione di assunzione, possesso di -pur limitati- redditi da pensione di invalidità), non sono suscettibili di essere ritenuti frutto di una complessiva opera di falsificazione sulla base di generiche e controvertibili impressioni degli operanti, non supportate da alcuna ulteriore attività accertativa in merito all'effettiva capacità reddituale della famiglia (del datore di lavoro: NdE)>>;
- <<che il provvedimento debba ritenersi viziato per difetto di istruttoria e, come tale, debba essere annullato, fatti salvi i provvedimenti ulteriori>>.
4. In conclusione e tenuto conto dei principi in tema di “giudizio sul rapporto” enunciati da Adunanza Plenaria Cons. Stato n. 3/2011, il ricorso va accolto e l’impugnato decreto di rigetto va annullato, affinché il S.U.I. di Brescia riesamini l’istanza di emersione dal lavoro irregolare a suo tempo presentata dal Sig. Bozzoni Italo, tenendo conto degli elementi di fatto e di diritto indicati ai precedenti punti 2 e 3 e svolgendo tutte le ulteriori indagini del caso circa le effettive condizioni economiche e di salute del medesimo.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, considerato che le circostanze fattuali qui documentate da parte ricorrente non risultano essere state a suo tempo compiutamente rappresentate all’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo ACCOGLIE e, previo annullamento dell’atto impugnato, dispone il riesame da parte del S.U.I. di Brescia, secondo quanto precisato al capo 4 della motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente, Estensore
Stefano Tenca, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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