È illegittimo il provvedimento di rigetto della istanza di emersione dal lavoro irregolare, motivato con riferimento alla sentenza di condanna riportata dallo straniero per il reato di cui all’art. 495 del codice penale. La sentenza, per poter essere considerata ostativa all’emersione, deve riguardare, in concreto, un reato riconducibile, da parte dello stesso giudice penale che ha inflitto la condanna, ad una delle fattispecie per cui è previsto l’arresto in flagranza. Ebbene, tale non può considerarsi la condanna comminata in capo al ricorrente, posto che il reato di cui all’art. 495 del codice penale è stato commesso prima dell’entrata in vigore della riforma del 2008 che, oltre ad inasprire la pena del reato di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale, l’ha espressamente ricondotto tra le fattispecie per cui è previsto l’arresto facoltativo in flagranza. Per tale ragione, la sentenza in questione non ne ha tenuto conto, mentre ha applicato le disposizioni previgenti la riforma del 2008, in quanto più favorevoli al reo. In conseguenza di ciò, non contemplando una condanna per un reato riconducibile agli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale, devesi ritenere che la suddetta sentenza non possa essere considerata, di per sé sola, motivo impeditivo dell’emersione.