furto di energia elettrica e "mera" intestazione del contratto di fornitura.
Commentatore esperto
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Sentenza n. 82/14 Tribunale di Catania - I Sezione Penale in Composizione Monocratica
La "mera" intestazione del contratto di fornitura elettrica non costiutisce elemento sufficente, in assenza di ulteriori riscontri,
quanto alla ricondubicilità della condotta di furto di energia eletttrica. Occorre, secondo la pronuncia in esame, la presenza di "ulteriori elementi" di prova in ordine alla condotta delll'imputato, richiedendosi - caso contrario - un pronunciamento di assoluzione
La "mera" intestazione del contratto di fornitura elettrica non costiutisce elemento sufficente, in assenza di ulteriori riscontri,
quanto alla ricondubicilità della condotta di furto di energia eletttrica. Occorre, secondo la pronuncia in esame, la presenza di "ulteriori elementi" di prova in ordine alla condotta delll'imputato, richiedendosi - caso contrario - un pronunciamento di assoluzione
- Leggi la sentenza -
Nel corso di verifica da parte di personale Enel - si tratta di attività commerciale - veniva accertata una manomissione del misuratore elettronico installato, realizzata mediante l'apertura della calotta, la rottura dei sigilli e l'alterazione del circuito amperometrico. Tale manomissione aveva determinato un'alterazione del misuratore che registrava il 95% in meno dei consumi. La fornitura era intestata all'odierno imputato, sebbene all'atto del controllo era presente TIZIO, che dichiarava di essere titolare dell'attività ed utilizzatore della fornitua sin dal 2010. L'imputato, nonchè il reale utilizzatore della fornitura, sentiti al dibattimento, avevano dichiarato quanto sopra, spiegando al decidente le ragioni della condivisione della gestione dell'attività in questione, nonchè poi le modalità ed i tempi della voltura del contratto di fornitura elettrica. In esito all'istruttoria, il Tribunale ritiene che l'imputato debba essere assolto dal reato ascritto non essendo stata raggiunta la prova che lo stesso abbia commesso il fatto. Ed invero, dall'esame del tecnico dell'Enel e del relativo rapporto di verifica risultava accertata la manomissione, sebbene mancava la prova della riconducilità di tale manomissione all'imputato, atteso che da diverso tempo lo stesso non usufruiva della fornitura di energia elettrica al fine di alimentare il locale de quo. Circostanxa questa confermata dalla deposizione del tecnico - che precisava che all'atto della verifica l'imputato non era la persona che di fatto usufruiva della fornitura - sia dall'esame di TIZIO, il quale asseriva ulteriormente che l'imputata sin dal 2010 non esercitava più l'attività professionale in parola. La circostanza che l'imputata fosse ancora l'intestataria del contratto di fornitura costuitisce un grave indizio, ma da sola, non essendo stato accertato l'epoca di inizio dei prelievi illeciti, non prova che abbia manomesso il contatore. Pertanto, in assenza di altri elementi che riconducano con certezza alla condotta dell'imputato l'alterazione del misuratore, lo stesso va assolto dal reato ascritto, ex art. 530 II comma c.p.p., per non aver commesso il fatto.
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