La valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria (si vedano Cass. n. 1529 del 26 gennaio 2010, id. n. 12318 del 19 maggio 2010), ipotesi che non ricorrono nel caso di specie.