Anche per le lesioni riportate in seguito ad una aggressione avvenuta al fine di uno scippo, nel tragitto abitazione – lavoro, scatta l’indennizzo: si considera infortunio in itinere. A causa dello scippo erano conseguite delle lesioni; la decisione si imperniava sulla circostanza che il fatto doloso di un terzo soggetto aveva interrotto il nesso di causalità tra la ripetitività del tragitto casa – lavoro e gli eventi (negativi) alla stessa connessi. Per la Cassazione invece è indennizzabile l’infortunio occorso al prestatore di lavoro in itinere nella ipotesi in cui derivi da eventi dannosi, anche atipici ed imprevedibili, che siano indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato. Ciò atteso che il rischio concernente il tragitto percorso dal prestatore per arrivare nel proprio posto di lavoro è protetto poiché ricollegabile, seppur indirettamente, allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il limite del c.d. rischio elettivo.