In tema di “infortunio in itinere”, la variazione del percorso o l’utilizzo di un’autovettura in luogo del servizio metropolitano rappresenta un rischio elettivo nell’ambito del tragitto che costituisce l’occasione di lavoro, in quanto conseguente alla libera scelta del lavoratore, da cui discende la permanenza o meno della copertura assicurativa o, comunque, la configurabilità o meno di un’ipotesi di infortunio sul lavoro ai fini del periodo di comporto, a seconda delle caratteristiche della deviazione alla stregua delle due condizioni, indicate dalla giurisprudenza costituzionale, delle dimensioni temporali e dell’aggravamento del rischio. Costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, con rischi diversi da quelli inerenti alle usuali modalità di esecuzione della prestazione. Sul punto, è stato osservato che tale genere di rischio, la cui sussistenza condiziona l’occasione di lavoro, si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa.