Con sentenza n.898/2011, il Tar Lazio, confermando l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto corretto l'operato della commissione di concorso che aveva proceduto all'annullamento della prova di un candidato in quanto copiata da una pubblicazione. Ciò sul presupposto che, ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, R.D. 37/1934, la Commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, deve annullare la prova. In proprosito, infatti, che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che tale norma, da un lato, ha inteso sanzionare un comportamento dei candidati che incide sulla regolarità dell’esame, dall’altro, ha tratto le inevitabili conseguenze dalla oggettiva inutilizzabilità dell’elaborato ad essere valutato ai fini dell’accertamento della effettiva capacità e preparazione del candidato (Cfr. Cons. St., IV, 10 ottobre 1994, n. 785);