Annullamento della prova di concorso per copiatura
Tar Lazio, sez.III, 1.02.2011 n.898
Avv. Massimo Lazzari
di Lecce, LE, Italia
Letto 1538 volte dal 09/02/2011
Con sentenza n.898/2011, il Tar Lazio, confermando l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto corretto l'operato della commissione di concorso che aveva proceduto all'annullamento della prova di un candidato in quanto copiata da una pubblicazione. Ciò sul presupposto che, ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, R.D. 37/1934, la Commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, deve annullare la prova. In proprosito, infatti, che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che tale norma, da un lato, ha inteso sanzionare un comportamento dei candidati che incide sulla regolarità dell’esame, dall’altro, ha tratto le inevitabili conseguenze dalla oggettiva inutilizzabilità dell’elaborato ad essere valutato ai fini dell’accertamento della effettiva capacità e preparazione del candidato (Cfr. Cons. St., IV, 10 ottobre 1994, n. 785);
N. 12133/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12133 del 2010, proposto da:
Enrico Iascone Maglieri, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Balletta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, 268/A
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12
per l'annullamento dei seguenti atti:
non ammissione alla prova orale della sessione 2009 dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte d'Appello di Napoli, conosciuta agli inizi del mese di novembre 2010 mediante lettura dei risultati, pubblicati all'Albo della Commissione presso la Corte d'Appello di Napoli in data 15.10.2010;
verbale di correzione della Commissione - IV Sottocommissione - esami avvocato presso la Corte d'Appello di Bologna sessione 2009, datato 6.7.2010;
valutazione, richiamata nel verbale impugnato sub. 2, apposta in calce al parere di diritto civile ove si legge "La Commissione, rilevato che il parere risulta copiato dalla motivazione della sentenza di Cass. Civ. n. 8941/09; visto l'art. 23, ultimo comma RD n. 37/1934, delibera all'unanimità di annullare la prova";
valutazione apposta in calce all'elaborato di diritto penale ove si legge: "Annullato. Vedi provvedimento motivato in calce all'atto di civile";
valutazione apposta in calce all'atto giudiziario ove si legge: "Annullato. Vedi provvedimento motivato in calce all'atto di civile";
punto c) dei criteri di valutazione comunicati dalla Commissione centrale in data 9.12.2009, nella parte in cui dispone che il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito a condizione che, oltre ad essere indicati gli estremi della decisione citata, "i relativi riferimenti testuali siano adeguatamente virgolettati";
atti sub. 2), 3), 4), 5) e 6) conosciuti, mediante accesso ai documenti amministrativi evaso mediante il rilascio di copia conforme all'originale, in data 9.11.2010
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorrente ha partecipato agli esami per l’abilitazione alla professione di Avvocato – sessione 2009 presso la Corte d’Appello di Napoli;
Considerato che la Commissione - rilevato che il parere di diritto civile risulta copiato dalla motivazione della sentenza di Cass. Civ. n. 8941/09 e visto l’art. 23, ultimo comma, R.D. 37/1934 – ha deliberato all’unanimità di annullare la prova;
Considerato che il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge, sostenendo in particolare che l’utilizzo della giurisprudenza non potrebbe rientrare nell’ipotesi sanzionatoria di cui all’art. 23, ultimo comma, R.D. 37/1934, nonché di eccesso di potere, sostenendo in particolare di non aver copiato il parere dalla motivazione della sentenza;
Considerato che il ricorso può essere immediatamente definito nel merito con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 104/2010 in quanto è manifestamente infondato;
Rilevato, infatti, che, ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, R.D. 37/1934, la Commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova;
Rilevato altresì che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che tale norma, da un lato, ha inteso sanzionare un comportamento dei candidati che incide sulla regolarità dell’esame, dall’altro, ha tratto le inevitabili conseguenze dalla oggettiva inutilizzabilità dell’elaborato ad essere valutato ai fini dell’accertamento della effettiva capacità e preparazione del candidato (Cfr. Cons. St., IV, 10 ottobre 1994, n. 785);
Rilevato che l’elaborato di diritto civile redatto dal ricorrente appare sostanzialmente mutuato dalla motivazione della sentenza della Seconda Sezione della Cassazione Civile 15 aprile 2009, n. 8941, sicché non può essere utilizzato per valutare l’effettiva capacità e preparazione del candidato;
Liquidate le spese del giudizio complessivamente in € 1.000 (mille/00) e poste le stesse a carico del ricorrente ed a favore dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 1.000 (mille/00), in favore dell’amministrazione resistente
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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