Con la sentenza segnalata il Consiglio di Stato ha fatto il punto sull’interpretazione di due norme del nuovo codice del processo amministrativo (d.lg. 2 luglio 2010 n. 104), dando ancora una volta conferma che non sempre il rinvio alle norme applicabili nel processo civile può dirsi pieno. Così, relativamente al rinvio effettuato dall’art. 39 alle disposizioni del Codice di procedura civile, il supremo giudice amministrativo ha chiarito che l’equiparazione del sabato ai giorni festivi vale solo per i termini da calcolarsi in avanti e non anche per quelli da calcolarsi a ritroso (nel caso di specie trattasi di memoria difensiva depositata nell’ambito di un giudizio di revocazione). Ancora, con riferimento all’art. 26 del menzionato decreto legislativo avente ad oggetto la condanna al pagamento delle spese di giudizio, il Consiglio di Stato ha chiarito che trattasi a ben vedere di un’ipotesi di indennizzo per il danno lecito da processo.