E illegittima la scelta della PA , nel caso di scorrimento di graduatorie, di utilizzare quelle più recenti anzicchè quelle più remote ancora vigenti
Tar Puglia, sez. di Bar, ord. n. 421/2011 REG.PROV.CAU.
Avv. Massimo Lazzari
di Lecce, LE, Italia
Letto 3196 volte dal 11/05/2011
La pronuncia del Tar Bari affronta tre rilevanti questioni: 1. il problema della giurisdizione, risolto nel senso di affermare quella del giudice ammministrativo, quando si faccia valere non l'aspirazione allo scorrimento della graduatoria ma l'illegittimità della scelta –a monte- dell'amministrazione di coprire i posti attraverso lo scorrimento di graduatorie di altri enti con preferenza per le graduatorie più recenti 2. il criterio da presceglere nel caso di scorriment di graduatorie, quello cioè cronologico “prior in tempore potior in iure” che deve indurre a preferire le graduatorie più risalenti in corso di validità 3. la circstanza per cui l’art.32 della legge n.69/2009, che ha ad oggetto lìintroduzione di un nuovo regime di pubblicità dei provvedimenti amministrativi tramite pubblicazione degli stessi sui siti web delle amministrazioni, costituisce disposizione programmatica da attuarsi mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non ancora adottato, cui è rimessa dalla stessa norma la determinazione delle modalità della pubblicazione nei siti informatici con valenza di pubblicità legale.
N. 00421/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00687/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 687 del 2011, proposto da:
Daniela Travisani, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Accettura, con domicilio eletto presso l’avv.Mara Fatone in Bari, via De Rossi n. 15;
contro
Provincia di Barletta Andria Trani, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, alla via Pasquale Fiore n.14;
nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Didonna, con domicilio eletto presso in Bari, via Calefati, , rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele De Robertis e Francesco De Robertis, con domicilio eletto presso in Bari, via Piccinni 210;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-della delibera della G.P. della provincia di Barletta-Andria-Trani n. 210 del 31.12.2010 avente ad oggetto “Scorrimento graduatoria concorsi pubblici per esami per 23 posti per varie categorie e qualifiche. Utilizzo graduatorie approvate da altri enti. Autorizzazione comando. Atto di indirizzo” nella parte in cui dispone l’utilizzo per la copertura dei posti vacanti e disponibili delle graduatorie ancora valide di altri enti secondo il criterio “delle più recenti graduatorie ancora valide”;
- della determinazione del dirigente settore Personale n. 236 del 31.12.2010 avente ad oggetto “Utilizzo graduatorie approvate da altri enti. Deliberazione di G.P. n. 210 del 31.12.2010” nella parte in cui dispone l’utilizzo per la copertura di n. 5 posti vacanti di cat. D – Profilo tecnico delle graduatorie relative alla medesima posizione dei comuni di Canosa e Minervino e la conseguente assunzione dei relativi idonei;
- di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, ed in particolare, ove occorra:
a) degli eventuali provvedimenti con cui sono stati recepiti i relativi contratti di assunzione;
b) della nota della Provincia BAT indirizzata al Comune di Minervino prot. n. 003487 del 31.12.2010 avente ad oggetto “richiesta di utilizzazione delle graduatorie concorsuali”;
c) della nota della Provincia BAT indirizzata al Comune di Canosa di Puglia prot. n. 35235 del 31.12.2010 avente ad oggetto “richiesta di utilizzazione delle graduatorie concorsuali”;
nonché per il risarcimento
- di tutti i danni patiti dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati da quantificarsi con riferimento alle retribuzioni non percepite ed alla ricostruzione di carriera;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Barletta Andria Trani, di Daniela Barbara Lenoci, di Vittorio Maria Nunziante, di Alessandro Maggio, di Francesco Patruno e di Maria Tina Morra;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. B. Accettura, F.Lofoco, M. Didonna, G. Bavaro, R. De Robertis, F. De Robertis D. Damato e A. Mescia;
-ritenuto preliminarmente di respingere:
a) l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi di atto di organizzazione con il quale è stata operata la scelta –a monte- della copertura dei posti in questione attraverso lo scorrimento di graduatorie di altri enti a partire da quelli ricompresi nel territorio della Bat e con preferenza per le graduatorie più recenti in corso di validità;
b) l’eccezione di tardività del gravame formulata in camera di consiglio dalla difesa dell’Amministrazione provinciale resistente in relazione all’art.32 della legge n.69/2009, trattandosi di disposizione programmatica da attuarsi mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non ancora adottato, cui è rimessa dalla stessa norma la determinazione delle modalità della pubblicazione nei siti informatici con valenza di pubblicità legale;
-ritenuto altresì prima facie fondate le censure articolate con il gravame in epigrafe di violazione del criterio cronologico “prior in tempore potior in iure” che avrebbe dovuto indurre a preferire le graduatorie più risalenti in corso di validità nonché di arbitarietà della scelta di circoscrivere le assunzioni alle categorie D1, a fronte della generica ed ampia indicazione (mera categoria D) contenuta proprio nella gravata deliberazione di Giunta n.210/2010;
-ritenuto infine sussistere il periculum in mora;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda) accoglie la su indicata istanza incidentale di sospensione e, per l’effetto:
a) sospende gli atti gravati;
b) fissa la discussione del merito per l’udienza del 21.3.2012;
c) compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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