Ai lavoratori in part-time verticale non spetta l’indennità di disoccupazione
Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro, Sentenza sez. lav. 09 febbraio 2009 n. 3105
Avv. Lorenzo Cuomo
di Cava de' Tirreni, SA, Italia
Letto 2953 volte dal 26/05/2009
La scelta del lavoratore di una tipologia contrattuale, come quella del part-time verticale, comporta che ad essi non spetti l’indennità di disoccupazione involontaria La sentenza conferma un ‘arresto della Corte costituzionale, relativo ad una questione di costituzionalità per disparità di trattamento con il lavoro stagionale ; "l'esclusione del diritto all'indennità di disoccupazione per i periodi di mancata prestazione dell'attiv
La sentenza conferma un ‘arresto della Corte costituzionale, relativo ad una questione di costituzionalità per disparità di trattamento con il lavoro stagionale ; "l'esclusione del diritto all'indennità di disoccupazione per i periodi di mancata prestazione dell'attività lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale verticale su base annua non viola quindi l'art. 3 Cost., per le differenze esistenti tra le due situazioni poste a confronto. Nè viola l'art. 38 Cost., perchè nel tempo parziale verticale il rapporto di lavoro perdura anche nei periodi di sosta, assicurando al lavoratore una stabilità ed una sicurezza retributiva, che impediscono di considerare costituzionalmente obbligata una tutela previdenziale (integrativa della retribuzione) nei periodi di pausa della prestazione
Fatto
MOTIVI La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c.. La Corte d'appello di Firenze ha ritenuto il diritto di B.D. all'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti per l'anno 2003 relativamente ai periodi non lavorati nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale intrattenuto come socia di cooperativa, in quanto addetta ad attività di doposcuola presso un istituto privato in cui tale attività era sospesa per circa tre mesi ogni anno. L'Inps ha proposto ricorso per cassazione. L'intimata non si è costituita. Il ricorso, che denuncia violazione del R.D. n. 2270 del 1924, art. 44 e segg., e del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 45, comma 3, artt. 76 e 77, appare manifestamente fondato in relazione al principio di diritto enunciato, a risoluzione di un contrasto di giurisprudenza, dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 1732 del 2003 - alla quale si sono uniformate le successive pronunce della Sezione lavoro (cfr. le sentenze n. 11913, 14047 e 18990 del 2003 e n. 7298 del 2007) -, secondo cui "ai lavoratori impiegati a tempo parziale secondo il tipo cosiddetto verticale a base annua non spetta l'indennità di disoccupazione per i periodi di inattività, posto che la stipulazione di tale tipo di contratto, dipendendo dalla libera volontà del lavoratore contraente, non da luogo a disoccupazione involontaria nei periodi di pausa, con la conseguenza che a tali lavoratori neanche può estendersi in via analogica, in mancanza di una eadem ratio, la disciplina della disoccupazione involontaria". La sentenza impugnata nel dissentire da tale sentenza osserva che per gli addetti alle mense scolastiche il modello contrattuale del tempo parziale verticale non è frutto di una scelta ma è il portato delle caratteristiche obiettive del tipo di lavoro, sicché la fattispecie ai fini in questione risulta analoga all'ipotesi della prestazione di lavoro stagionale. Deve però rilevarsi che la Corte costituzionale con la sentenza n. 121 del 2006 ha convalidato l'interpretazione della Cassazione anche con riferimento a situazioni del genere, osservando che "rispetto al lavoro stagionale (...) il tipo contrattuale del tempo parziale verticale presenta sicuri elementi di differenziazione. In particolare, nel lavoro stagionale il rapporto cessa a fine stagione, sia pure in vista di una probabile nuova assunzione stagionale; nel lavoro a tempo parziale verticale invece il rapporto prosegue anche durante il periodo di sosta, pur con la sospensione delle corrispettive prestazioni, in attesa dell'inizio della nuova fase lavorativa. Pertanto il lavoratore stagionale non può contare sulla retribuzione derivante dall'eventuale nuovo contratto, mentre il lavoratore a tempo parziale può fare affidamento sulla retribuzione per il lavoro che presterà dopo il periodo di pausa". La Corte costituzionale ha quindi concluso che "l'esclusione del diritto all'indennità di disoccupazione per i periodi di mancata prestazione dell'attività lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale verticale su base annua non viola quindi l'art. 3 Cost., per le differenze esistenti tra le due situazioni poste a confronto. Nè viola l'art. 38 Cost., perchè nel tempo parziale verticale il rapporto di lavoro perdura anche nei periodi di sosta, assicurando al lavoratore una stabilità ed una sicurezza retributiva, che impediscono di considerare costituzionalmente obbligata una tutela previdenziale (integrativa della retribuzione) nei periodi di pausa della prestazione". Il ricorso deve quindi essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda. Non deve disporsi per le spese dell'intero giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. all'art. 42, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis. P.Q.M. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; nulla per le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2009
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