il principio dell’immediatezza della contestazione, trova fondamento nell’art.7 della legge 300/70 (statuto dei lavoratori) ed ha lo scopo di assicurare al lavoratore-incolpato il diritto di difesa nella sua effettività. Tale principio è volto a consentire al lavoratore, per un verso, di approntare la sua difesa, raccogliendo il necessario materiale difensivo e per altro, nel caso di ritardata contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto oggetto di incolpazione. Ne consegue che ove la contestazione sia tardiva si realizza una preclusione all’esercizio del potere disciplinare del datore, avendo quest’ultimo l’obbligo di comportarsi secondo il principio di buona fede senza che possa valere a giustificazione, da parte datoriale, la scusante della complessità delle indagini interne. Altrimenti verrebbe a svuotarsi di contenuto il principio di immediatezza dovendosi reputare che tra il diritto del lavoratore ad una pronta ed effettiva difesa e l’interesse del datore di lavoro a prolungare le indagini senza obiettive ragioni, prevalga, tutelato ex lege, il diritto del lavoratore (cfr anche Cass. sez. lavoro Sent. n° 13167/2009). Nel caso di specie, non vi è ragione a giustificare l’esercizio del potere disciplinare a distanza di oltre quattro mesi e mezzo dalla conoscenza dei fatti contestati.