il lavoratore è onerato della prova del carattere ritorsivo del licenziamento ex art. 2697 c.c; l'asserito carattere ritorsivo costituisce un'eccezione in senso stretto; essa tuttavia non esonera il datore dalla dimostrazione della sussistenza in concreto della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento se un'azienda non ha elementi che dimostrino l'intento calunnioso di affermazione del lavoratore, deve esimersi dall'intimare il recesso non potendosi considerare giusta causa la mera denuncia di fatti illeciti avvenuti in azienda, prima che essi vengano delibati in sede giurisdizionale