Per chi ha avuto l'esperienza di chiedere per la prima volta il passaporto per proprio figlio, minorenne, sarà noto che, alla data dell'appuntamento in Questura o Commissariato in zona, si è presentato insieme all'altro genitore e con il bambino e un suo documento di identità. Quesm,ta è la regola base, come prevista dalla normativa vigente in materia (legge 1185 del 1967).
Tuttavia, questa regola spesso soffre di una eccezione, che tiene conto dei diversi impegni che ciascun genitore ha: in fondo, a nessuno appare necessario che entrambi i genitori siano presenti all'atto della richiesta, in fondo è come portare il bambino a scuola, no?
Ecco allora che già la normativa prevede che un solo genitore possa accompagnare il figlio in ufficio per questo importante adempimento, avendo avuto cura di ottenere il consenso dell'altro genitore. E anche qui siamo nel campo della normalità.
Non è così ovvio però quando, per esempio, quel consenso non è contenuto in una apposita dichiarazione redatta per l'occasione, ma è contenuto, ipotizziamo, negli accordi di separazione consensuale fra i coniugi, o nelle condizioni di un affido condiviso. Ed infatti uno standard di tali accordi o condizioni è l'autorizzazione che reciprocamente i genitori del bambino si danno perchè ciascuno possa chiedere per sé il proprio passaporto (o il suo rinnovo) e quello del bambino.
Ma cosa succede quando quel consenso, apposito o come clausola generale in un accordo di separazione, non c'è ? Vuol dire che il genitore che intende viaggiare col figlio (o che semplicemente vuole procurargli il passaporto che dovrà utilizzare per la gita scolastica a Londra) non potrà farlo?
In realtà, sempre la normativa prevede una “via di fuga” da questo possibile ostacolo, che potrebbe essere dovuto ad una impossibilità oggettiva dell'altro genitore: ad esempio, potrebbe essere morto, oppure versare in condizioni psicofisiche, durature o transitorie, tali da impedirgli di rilasciare il consenso.
Un'altra ipotesi è che invece l'altro genitore non voglia dare il consenso, potremmo essere nella fase di una dolorosa separazione giudiziale o di un divorzio contenzioso e la mancanza di consenso rientrerebbe nel campo delle ritorsioni fra i futuri ex coniugi, che purtroppo come l'esperienza ci insegna non risparmiano gli interessi dei figli.
In tal caso, toccherà al genitore richiedente rivolgersi al giudice tutelare per chiedere l'autorizzazione all'autorità competente (come detto, Commissariato o Questura, ma non solo) a rilasciare il passaporto in mancanza dell'altrui consenso: questo, motivando con l'interesse del minore a ottenere il documento nonostante il dissenso dell'altro genitore, o semplicemente la mancanza del suo consenso. Ad esempio, la gita scolastica di cui sopra, oppure la necessità di raggiungere un istituto medico estero per delle cure che il minore potrebbe non trovare in Italia.
Il procedimento davanti al giudice tutelare è piuttosto agile, di solito se vi sono ragioni di urgenza non si instaura neppure un vero contenzioso e l'altro genitore potrebbe non essere neppure informato della richiesta fatta al tribunale.
Vi sono poi casi estremi, come quello che ha interessato una giovane donna italiana, madre di una minore e già moglie di un cittadino egiziano, che è stato risolto dal Tribunale di Grosseto, con due distinti decreti emessi nel mese di Marzo di quest'anno. E' un caso, purtroppo non più così raro, di una sottrazione internazionale di minore: il consorzio matrimoniale non ha più funzionato, anzi il padre della bimba con l'inganno ha prima portato in Egitto la famiglia mentendo sulla durata della permanenza e poi segregato la donna per mesi. Liberatasi con un po' di fortuna, non è potuta rientrare in Italia con la figlia, in quanto preventivamente l'uomo si era impossessato del passaporto italiano della bimba.
Tornata in Italia, la signora si è rivolta alla magistratura per ottenere l'autorizzazione al rilascio di un nuovo passaporto italiano per la minore senza l'altrui consenso, asserendo l'impossibilità di ottenere il consenso dell'altro genitore, evidente nel comportamento sopra tenuto, ed evidenziando come altresì la bambina dovesse rientrare nel nostro Paese in virtù di un provvedimento di affido esclusivo in favore della madre, chiaramente violato dall'uomo attraverso la detta sottrazione.
Il giudice però non si è limitato ad autorizzare il rilascio del documento in difetto del consenso dell'altro genitore ma, a tutela dell'efficacia dell'ottenimento del passaporto, ha disposto anche la clausola di riservatezza con l'uomo (che altrimenti, venendone informato, potrebbe nascondere la figlia alle autorità del luogo), nonché la possibilità, per l'ente rilasciante, di consegnare il documento in mancanza della presenza fisica della bimba, questo sull'evidenza del fatto che la stessa non potrebbe essere fisicamente presente in Italia presso l'ufficio passaporti.
Come si vede, in un caso del genere, la regola generale soffre di una serie di eccezioni che tengono conto della situazione concreta, che impedisce, non per volontà del richiedente, di rispettare i diversi requisiti che, normalmente, vanno osservati per arrivare al rilascio del documento per un minorenne. Una situazione del genere, come si è detto, non va più ritenuta così rara, specie in una società globalizzata come quella moderna, in cui i rapporti familiari si internazionalizzano e si sfilacciano, al punto che il nucleo familiare potrebbe essere sparso su migliaia di chilometri. E, in un caso del genere, appunto, la regola di base potrebbe non essere più applicabile.


https://avvmichelespadaro.wordpress.com/2024/03/23/rilascio-passaporto-italiano-a-minorenne-si-puo-chiedere-senza-il-consenso-dellaltro-genitore/
https://youtu.be/Odv_TXF0_FI