Vista la natura dei diritti ed il riferimento al delicato rapporto tra discipline dettate per i cittadini comunitari e per quelli extracomunitari, va rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa all’applicazione anche al cittadino italiano, attraverso il disposto dell’art. 23 del D.Lgs. n. 30/2007, delle norme “più favorevoli” contenute nel D.Lgs. n. 286/1998, tra le quali quella risultante dalla lettura estensiva data, all’art. 29 del detto Testo Unico, dalla giurisprudenza della Corte in tema di applicazione al minore affidato in Kafalah islamica delle previsioni sul ricongiungimento familiare dei minori affidati o adottati.