Quando si adotta non si possono esprimere riserve sull’etnia o su tare genetiche del bambino
Cassazione civile , sez. VI, sentenza 28.12.2011 n° 29424
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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L’accesso alle procedure dirette ad ottenere un’adozione internazionale sono subordinate alla totale assenza, da parte degli adottanti, di riserve sull’etnia del bambino o sul timore di tare genetiche in capo a quest’ultimo. Il caso ha visto una coppia di aspiranti genitori dichiarare di non essere disponibili ad adottare un bambino di religione diversa da quella cattolica, di origine rom o figlio di pazienti psichiatrici, per il timore di dover affrontare difficoltà caratteriali che avrebbero reso difficile l’adattamento del minore alla realtà sociale e la sua corretta educazione. Quello espresso dalla coppia è un atteggiamento difensivo di fronte a incognite che nella adozione sono possibili se non altamente probabili e che invece non può sussistere.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI CIVILE
Sentenza 28 dicembre 2011, n. 29424
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI – Presidente -
Dott. RENATO BERNABAI – Consigliere -
Dott. STEFANO SCHIRO’ – Rel. Consigliere -
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA – Consigliera -
Dott. GIACINTO BISOGNI – Consigliere -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 20155-2010 proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D’APPELLO BOLOGNA, elettivamente domiciliato in BOLOGNA, presso CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA;
- ricorrenti
contro
*** MIRCO, *** M. CRISTINA;
- intimai
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA d 17.6.2010, depositato il 07/07/2010, nel procedimento n. R.G. 122/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio d 24/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO SCHIRO’.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.
LA CORTE,
A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c, la seguente relazione:
«« il relatore, cons. Stefano Schiarò
esaminati gli atti,
OSSERVA
1. La Corte di appello di Bologna, con decreto 7 luglio 2010, ha rigettato il reclamo proposto da *** avverso il decreto 19 gennaio 2010, con il quale il Tribunale per i minorenni dell’Emilia Romagna ha rigettato la domanda di idoneità all’adozione internazionale dai medesimi proposta.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna.
Le altre parti non hanno svolto difese.
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c, per essere rigettato per manifesta infondatezza.
3. La Corte di appello ha fondato la sua decisione sulle preclusioni,manifestate dai coniugi ed emerse dal verbale della loro audizione davanti al tribunale per i minorenni, sulle possibili caratteristiche di un ipotetico minore straniero adottando: no a religione di origine diversa da quella cattolica; no a bambini figli di pazienti psichiatrici; no ad un bambino di origine rom per le difficoltà di carattere che renderebbero difficile imporsi ed assumere posizioni diverse, perplessità rispetto ad un bambino di colore. Ha ritenuto in particolare che tali preclusioni denotassero un atteggiamento spaventato e difensivo dei coniugi di fronte a incognite che nella adozione sono possibili se non altamente probabili e che invece non possono sussistere, affinché possa esservi quella accettazione totale e senza riserve che è il presupposto necessario per un buon incontro adottivo.
Con tale argomentazione, attinente alla valutazione di inidoneità dei coniugi a farsi carico dei minori da adottare, la corte di appello ha fondato la propria decisione in sostanziale conformità all’orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di adozione internazionale, in virtù del rinvio, operato dall’art. 30 della legge n. 184 del 1983, all’art. 6 della stessa legge, la declaratoria di idoneità degli aspiranti adottanti presuppone l’esame, da parte del giudice, della sussistenza dei requisiti posti dal predetto art. 6 e quindi anche della idoneità dei coniugi a educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare (Cass. 2001/3489).
Applicando tale principio alla fattispecie dedotta, la Corte di merito, sulla base di motivazione esauriente e immune da vizi logici e alla stregua delle risultanze di causa, ha rigettato il reclamo, confermando la
valutazione di inidoneità all’adozione internazionale dei coniugi reclamanti.
4. Con il primo motivo di ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, deducendo genericamente violazione di legge e difetto e/o insufficiente motivazione, non ha offerto elementi idonei a modificare l’enunciato orientamento di questa Corte posto a base del provvedimento impugnato, ma ha sollevato doglianze, non consentite nel giudizio di legittimità, in ordine all’accertamento dei fatti e alla valutazione delle risultanze probatorie compiuti dalla corte territoriale, senza dedurre specifici vizi di motivazione, ma prospettando soltanto una diversa interpretazione dei fatti accertati ed una differente valutazione delle risultanze processuali, tra l’altro equivocando sul significato della decisione criticata, che ha fatto riferimento, non alle caratteristiche eventuali del minore, come ritenuto dal ricorrente, ma proprio alla inidoneità del nucleo familiare degli adottanti per le preclusioni da loro manifestate su determinate caratteristiche del minore da adottare.
Ricorrono pertanto i presupposti per l’applicazione dei disposto dell’art. 360 bis, comma 1, c.p.c.
5. Il rigetto del primo motivo determina l’inammissibilità del secondo motivo, con cui si critica l’ulteriore argomentazione contenuta nel provvedimento impugnato e riferita alle condizioni di salute della *** atteso che, in presenza di due autonome rationes decidendi, ognuna delle quali sufficiente da sola a sorreggere la decisione, l’eventuale accoglimento della seconda ratio non comporterebbe l’annullamento del provvedimento impugnato, che resterebbe fermo sulla base della prima ratio ritenuta corretta (Cass. 2001/5493; 2002/3965; 2006/12372)»;
B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio-ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti; ritenuto che, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e che nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo gli intimati svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del d. lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.
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