Autorizzazione per gli accessi stradali: regolarizzazione anche per quelli autorizzati ante 1992, non solo per quelli privi di autorizzazione
Commentatore
super esperto
.
T.A.R. Piemonte - Torino - Sentenza 11 ottobre 2017 , n. 1111
L'art. 22 del Codice della Strada impone che anche gli accessi stradali autorizzati secondo le norme vigenti ante 1992 (entrata in vigore del Codice) siano ugualmente sottoposti a verifica che porti alla loro regolarizzazione.
L'art. 22 del Codice della Strada impone che anche gli accessi stradali autorizzati secondo le norme vigenti ante 1992 (entrata in vigore del Codice) siano ugualmente sottoposti a verifica che porti alla loro regolarizzazione.
- Leggi la sentenza -
N. 1111/2017 Reg. Prov. Coll.N. 1112 Reg. Ric.ANNO 2016REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 1112 del 2016, proposto da:...omissis..., rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Oneglia e Laura Formentin, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Laura Formentin in Torino, corso Re Umberto 65;controComune di Alessandria, non costituito in giudizio;nei confronti di...omissis..., non costituita in giudizio;per l'annullamento1. dell'ordinanza n. 421 emessa in data 23.08.2016 dal Comune di Alessandria - Direzione Pianificazione Territoriale Edilizia Privata, Patrimonio, Casa;2. di ogni altro atto antecedente e presupposto nonché di ogni atto susseguente e dipendente;3. nonché per ogni conseguente statuizione.Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2017 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO1) Con il ricorso in epigrafe i sigg....omissis... hanno impugnato l'ordinanza n. 421 del 23/8/2016 con cui il Comune di Alessandria, revocando la propria precedente ordinanza n. 20 del 14/1/2016, ha ordinato ai ricorrenti di provvedere entro 60 giorni dalla notifica "all'automazione del cancello carraio" che dà accesso alla loro proprietà, "oppure realizzare il cancello con apertura manuale ma arretrato secondo le norme vigenti".Contro il provvedimento impugnato hanno formulato censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.L'Amministrazione comunale intimata non si è costituita in giudizio.2) Nella fase cautelare questo Tribunale:- con l'ordinanza n. 1538 del 15 dicembre 2016 ha disposto istruttoria a carico del Comune di Alessandria chiedendo "una puntuale relazione sui fatti di causa e sulle circostanze rappresentate nel ricorso, corredata da copia degli atti e della documentazione posti a fondamento del provvedimento impugnato";- con l'ordinanza n. 175 del 2/2/2017 ha rinnovato l'ordine istruttorio, rimasto inadempiuto;- con l'ordinanza n. 84 del 16/2/2017, infine, preso atto della perdurante inottemperanza da parte del Comune di Alessandria e ritenuti sussistenti apprezzabili profili di fondatezza delle censure formulate nel ricorso, ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, fissando l'udienza per la trattazione della causa nel merito e reiterando ancora una volta l'ordine istruttorio a carico dell'Amministrazione.3) In data 21/3/2017 il Comune di Alessandria ha depositato la documentazione richiesta in via istruttoria.4) La difesa dei ricorrenti ha depositato una memoria in vista dell'udienza del 4 ottobre 2017, in cui la causa è passata in decisione.DIRITTO1) E' preliminarmente necessaria una puntuale ricostruzione dei fatti di causa.1.1) ...omissis...sono comproprietari dal 2007 dell'immobile in cui risiedono, il cui accesso è chiuso da una recinzione con annesso cancello carraio, eseguito dal dante causa dei ricorrenti in difformità dall'originaria autorizzazione n. 119 del 14/4/1987. Questa circostanza è incontestata ed è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal sig. ...omissis... il 13/7/2015 (doc. 2 allegato al ricorso).1.2) A seguito di un sopralluogo effettuato il 28/12/2013 da personale della Polizia municipale in ordine a un esposto relativo a lavori eseguiti nell'immobile di cui si tratta, il Comune di Alessandria ha indirizzato ai ricorrenti la nota n. 2524 del 24/3/2014, richiedendo di automatizzare il cancello di accesso al civico ...omissis..., per adeguarlo alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 495/1992.1.3) Con SCIA in sanatoria n. 153551 presentata il 23/7/2015 i ricorrenti hanno chiesto di regolarizzare la recinzione e il cancello carraio in ferro scorrevole.Con l'ordinanza dirigenziale n. 510 del 20/10/2015 il Comune di Alessandria, "accertato che il cancello carraio compreso nella suddetta sanatoria è stato realizzato senza apertura automatica" e ritenendo tale soluzione contrastante con le norme del Codice della strada e del relativo Regolamento di attuazione, ha annullato la SCIA n. 153551 nella parte relativa al predetto cancello carraio e ha ordinato ai ricorrenti di provvedere alla sua automatizzazione.1.4) In data 22/12/2015 ...omissis... hanno chiesto alla predetta Amministrazione comunale la revoca/annullamento dell'ordinanza n. 510/2015, invocando l'art. 22 comma 4 del Codice della strada (ma citando, in realtà, il disposto dell'art. 46 comma 4 del Regolamento di attuazione) e la particolare situazione dei due figli portatori di handicap, la cui incolumità potrebbe essere messa a rischio nel caso il cancello carraio fosse automatizzato e non più soggetto ad apertura manuale. A sostegno di tale richiesta, corredata da certificazioni della ASL 20, i predetti hanno allegato un parere favorevole della Disability manager del medesimo Comune.Con l'ordinanza dirigenziale n. 20 del 14/1/2016 l'Amministrazione comunale, preso atto di quanto sopra e "ritenute valide le motivazioni addotte dai signori ...omissis...", ha revocato l'ordinanza n. 510/2015.1.5) Con la successiva ordinanza dirigenziale n. 421 del 23/8/2016, infine, il Comune di Alessandria ha revocato la propria precedente ordinanza n. 20/2016, rinnovando l'ordine di automatizzazione del cancello carraio di cui si tratta.2) Queste, in sintesi le censure formulate nel ricorso:a) le disposizioni del Codice della strada (art. 22) e del Regolamento di attuazione (art. 46) a cui fa riferimento il Comune di Alessandria sono entrate in vigore dopo la realizzazione del cancello e quindi sono inapplicabili al caso in esame; in ogni caso non è possibile l'arretramento del cancello carraio rispetto alla strada, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 46, perché una tale soluzione verrebbe a inibire l'accesso al fondo servito di altra proprietà, il cui ingresso è chiuso da un cancello posto all'interno del cortile di proprietà dei ricorrenti;b) il medesimo comma 4 consente comunque di derogare all'arretramento dell'accesso e all'utilizzo di sistemi alternativi (automazione), quando le immissioni laterali avvengano da strade con traffico estremamente limitato, per cui le stesse non determinano condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione; tale è il caso in esame: ne consegue che il Comune non è legittimato a imporre le misure di cui al provvedimento impugnato;c) l'Amministrazione comunale di Alessandria ha adottato provvedimenti contraddittori tra loro, senza tener conto delle esigenze di salute e di sicurezza dei figli dei ricorrenti, che prevalgono sulle esigenze di smaltimento del traffico di una strada periferica.3) Anche dopo il deposito, da parte del Comune di Alessandria, della richiesta relazione corredata da documentazione, il Tribunale ritiene di dover confermare - sia pure nei limiti che saranno successivamente precisati - l'orientamento favorevole all'accoglimento del ricorso, già manifestato in sede di sommaria delibazione cautelare.3.1) Va però innanzitutto superato il primo motivo di ricorso, che risulta infondato in primo luogo perché riferito ad una edificazione abusiva, come pacificamente ammesso dal dante causa dei ricorrenti nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in data 13/7/2015 allegato al ricorso. Nessuna tutela può essere assicurata ad un'opera ab origine abusiva, neppure a fronte di un affidamento incolpevole degli aventi causa.In ogni caso, il motivo è infondato alla luce dell'orientamento giurisprudenziale seguito da questo Tribunale nell'interpretazione dell'art. 22 del vigente Codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), a norma del quale per l'istituzione di nuovi accessi o diramazioni nelle strade è necessaria l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada stessa (comma 1), mentre (comma 2): "Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo".Come evidenziato nella recente sentenza di questa Sezione n. 322 dell'8 marzo 2017, "si tratta di una norma che, per sua stessa formulazione, è destinata ad incidere anche sulle situazioni di fatto già esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice: ciò, sia con riguardo agli accessi per i quali non sia mai stato rilasciato alcun titolo autorizzativo, i quali evidentemente dovranno essere provvisti di apposita autorizzazione ai sensi dello stesso art. 22, sia con riguardo agli accessi che, alla data di entrata in vigore del nuovo codice, risultassero già autorizzati.In altre parole, anche i precedenti titoli di autorizzazione, pur se rilasciati nel vigore della previgente disciplina..., per espressa disposizione di legge devono essere sottoposti ad un nuovo controllo amministrativo al fine di ottenere apposita "regolarizzazione" che accerti la loro conformità alle nuove regole varate con il codice del 1992.Per tutti coloro che mantengano in esercizio accessi preesistenti, privi della nuova autorizzazione, è anche prevista l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, accompagnata dalla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi (art. 22, comma 11)".3.2) L'art. 46 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) così dispone, in materia di accessi nelle strade urbane e passi carrabili, al comma 4:"Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione".In sostanza, dunque, in caso di accesso diretto dalla strada alla proprietà laterale attraverso un passo carrabile la norma prevede:a) che l'eventuale cancello deve essere arretrato così da consentire la sosta in sicurezza (cioè fuori dalla carreggiata) di un veicolo in attesa di ingresso;b) che, se non è possibile l'arretramento dell'accesso (sussistendo obbiettive impossibilità costruttive o gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata), possono essere utilizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli;c) che si può derogare alle precedenti soluzioni (arretramento o utilizzo di sistemi alternativi) quando le caratteristiche delle strade e del traffico consentono immissioni laterali che "non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione".3.3) Nel caso in esame il cancello di ingresso alla proprietà dei ricorrenti non può essere arretrato senza inibire l'accesso al fondo servito di altra proprietà: dunque la soluzione ordinaria (di cui al punto precedente sub a) non è praticabile.A sua volta, l'automazione del cancello risulta, sulla base delle documentate argomentazioni dei ricorrenti, pericolosa per la sicurezza dei figli dei predetti; e tale circostanza non è contestata dal Comune di Alessandria che, anzi, ne ha dato atto attraverso il parere favorevole della Disability manager e la conseguente adozione dell'ordinanza dirigenziale n. 20 del 14/1/2016. Rispetto a tali atti il comportamento dell'Amministrazione risulta obiettivamente contraddittorio, come contestato nel terzo motivo di ricorso.In effetti il provvedimento conclusivo qui impugnato (ordinanza dirigenziale n. 421 del 23/8/2016), dopo avere ripercorso le altalenanti vicende procedimentali, si limita ad affermare che la "soluzione tecnica dell'apertura del cancello carraio scorrevole non automatizzato contrasta con le norme vigenti contenute nel Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione riferite alla sicurezza stradale e crea pericolo alla circolazione sulla via pubblica". Tale conclusione è sostanzialmente ripetitiva di quella posta a base della precedente ordinanza n. 510 del 20/10/2015, poi revocata con l'ordinanza n. 20 del 14/1/2016. Nel frattempo non risulta intervenuto nessun fatto nuovo, tant'è che nella relazione del 20/3/2017 (prodotta in giudizio in esecuzione dell'ordine istruttorio di questo Tribunale) il Responsabile del procedimento richiama il verbale di sopralluogo della Polizia municipale datato 1/10/2015 e il relativo "parere viabile" (datato 12/10/2015). Ma il primo non aggiunge nulla a quanto già noto, mentre il secondo si limita a rilevare, in merito alla possibilità di deroga all'automazione, che "la via d'accesso al carraio attraversa un agglomerato urbano più trafficato di altre diramazioni inoltre non vi è possibilità di poter fermare un'auto senza bloccare il flusso veicolare".Quest'ultima affermazione - che evidentemente era stata ritenuta non decisiva allorché è stata adottata l'ordinanza dirigenziale n. 20 del 14/1/2016 - risulta comunque generica (dunque viziata dal difetto di motivazione censurato con il secondo motivo di ricorso) e non sufficiente ad illustrare le ragioni circa l'insussistenza dei presupposti per dar corso all'ipotesi derogatoria di cui al punto precedente sub c). Ciò soprattutto se si tiene conto del ben diverso approfondimento che caratterizza la censura formulata dai ricorrenti, sulla base della relazione peritale datata 22/10/2016, allegata al ricorso.3.4) In tale quadro, pur non potendo il Tribunale valutare direttamente se sussistono o no i presupposti per la deroga in questione, si deve concludere che il Comune di Alessandria ha esercitato il suo potere in materia in modo illegittimo perché contraddittorio e non supportato da una adeguata istruttoria e da una convincente motivazione.4) Il ricorso merita quindi accoglimento e il provvedimento impugnato va perciò annullato. Conseguentemente l'Amministrazione è tenuta a riesaminare le istanze dei ricorrenti relative alla regolarizzazione dell'accesso carrabile di cui si tratta, esaminando approfonditamente, in contraddittorio con gli interessati, la questione relativa alla sussistenza o meno dei presupposti per consentire la deroga prevista dall'art. 46 comma 4 ultima parte del D.P.R. n. 495/1992; e adottando infine una nuova, motivata determinazione in proposito.Le spese del giudizio (ulteriori rispetto a quelle già liquidate nella fase cautelare) vanno poste a carico del Comune di Alessandria e sono liquidate nel dispositivo.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e con gli effetti precisati in motivazione e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.Condanna il Comune di Alessandria al pagamento delle spese del giudizio in favore dei ricorrenti nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati: IL PRESIDENTE ESTCarlo TestoriIL CONSIGLIERESavio PiconeIL CONSIGLIEREPaola Malanetto Depositata in Segreteria l'11 ottobre 2017
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Studio Rocco Di Torrepadula - Ruggiero. Assistenza E Consulenza Legale In Materia Penale - Napoli, NA
Cerca il tuo avvocato
Nel marzo del 2001 ho conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Napoli "Federico II" ed immediatamente ho iniziato la pratica presso lo studio di un noto penalista napoletano, ove ...
Avvocato civilista con espereienza notarile, catastale e per formalità ipotecarie, appartenente al Network Avvocati di Arag Assicurazioni per la tutela legale, ricevo previo appuntamento da concordare...