Immobili in costruzione: ridotta la tutela del compratore - il costruttore non è tenuto a prestare la garanzia fideiussoria se non è ancora stato ottenuto il permesso a costruire
Corte di Cassazione (Sent. 5749/2011),
Avv. Renato Musella
di Milan, MI
Letto 1336 volte dal 14/04/2011
Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Sent. 5749/2011), i promissari acquirenti di immobili sulla carta, vale a dire immobili in costruzione, non ricevono la protezione stabilita dalla normativa sugli edifici in costruzione, in quanto l’ambito di applicazione del D.lgs 122/2005, introdotto per tutelare il compratore dall’ipotesi di fallimento del costruttore, si applica solo ai contratti preliminari per i quali sia già stato richiesto il permesso a costruire o un titolo equipollente. La sentenza n. 5749/2011 della Corte di Cassazione è stata emessa in un giudizio in cui era stata richiesta l'esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di vendita di un terreno edificabile da parte di una società che si era impegnata a dare in permuta ai venditori alcuni immobili che avrebbe costruito sull’area. Secondo la Corte di Cassazione, il D.lgs 122/2005 può essere applicato solo nel caso di immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità. Secondo la Corte di Cassazione sono quindi meritevoli di tutela solo gli immobili che si trovino in uno stadio compreso tra la richiesta del permesso di costruire ed il completamento dell’opera e in virtù di tale considerazione è stato consacrato il principio per cui il D.lgs 122/2005 non può essere applicato al contratto preliminare di immobili allo stato di progetto. Infatti, le disposizioni del Dlgs 122/2005 - che tutelano il promissario compratore di una casa in costruzione dal rischio di potersi trovare senza l'abitazione a causa del fallimento del costruttore – si applicano solo agli immobili per i quali “sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità”. Ne consegue che prima che il titolo abilitativo sia stato protocollato al Comune, il promissario acquirente e il costruttore possono accordarsi per stipulare un preliminare relativo a un edificio progettato solo sulla carta senza che l`impresa sia onerata dall`obbligo di prestare idonea garanzia fideiurssoria, con notevole compressione dei diritti del promissario acquirente in caso di inadempimento del costruttore.
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