La Corte di Cassazione (Sent. 4077/2010), recependo gli orientamenti e le prassi di molti tribunali, tra i quali il Tribunale di Milano, ha consacrato il principio in forza del quale l'iscrizione ipotecaria effettuata dalla società di riscossione è illegittima quando attuata in virtù di un credito inferiore all'importo di ottomila euro. In particolare la Suprema Corte ha precisato che “rappresentando un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, anche l'ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro”. Da quanto affermato dalla Suprema Corte, si evince per relationem che la procedura espropriativa immobiare non può essere intrapresa per crediti inferiori ad € 8.000,00. Naturalmente la Corte di Cassazione nella propria statuizioen fa riferimento all'attività di riscossione del soggetto concessionario del recupero dei crediti di imposta, ma è evidente che il principio espresso trovi applicazione generale ed analogica, in conformità, si ribadisce, al diritto vivente affermatosi in numerose circoscrizioni di Tribunale, come Milano, ove ci sono stati anche casi di intervento dell'ordine professionale contro avvocati che hanno notificato pignoramenti immobiliari per crediti inferiori all'importo di € 8.000,00.