ll lavoro di pubblica utilità ex art. 186, c. 9, bis D. L.vo 285/92 quale misura sostitutiva (ed estintiva) della pena
Corte di cassazione penale sentenza 22048/12 del 07/06/2012
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 749 volte dal 02/09/2012
Se il lavoro di pubblica utilità possa essere iniziato fin dalla fase delle indagini preliminari, con l'autorizzazione del Pubblico Ministero, o, comunque, prima dell'emissione del Decreto Penale di condanna, esito naturale della stragrande maggioranza dei procedimenti per violazione degli artt. 186 ss. D. L.vo 285/92. Altro interrogativo, di minore impatto nella prassi ma ugualmente imprescindibile nel contesto di un tentativo di delineare esaustivamente la disciplina applicativa dell'istituto de quo è se la sostituzione della pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità, non richiesta davanti al Giudice di Prime Cure, possa essere disposta anche dal Giudice dell'impugnazione e, in caso affermativo, se detta sostituzione possa essere disposta anche d'ufficio. Al quesito (o meglio, ad entrambi i quesiti) sollevati, già dalle prime applicazioni della L. 120/2010, dalla dottrina e dalla prassi, i Giudici di merito (e, nel caso del secondo quesito, la recentissima Cass. N° 22048/12) hanno da non molto cominciato a fornire soluzione affermativa. (da overlex.com)
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