Il locus commissi delicti nel delitto di diffamazione a mezzo internet
Corte di Cassazione, I Sez. Penale, 15 Marzo 2011
Avv. Alessandro Ceccarelli
di Chianciano Terme, SI
Letto 913 volte dal 13/06/2011
Rispetto all'offesa della reputazione altrui realizzata via internet, ai fini dell'individuazione della competenza, sono inutilizzabili, in quanto di difficilissima, se non impossibile individuazione, criteri oggettivi unici, quali, ad esempio, quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia nella rete, di accesso del primo visitatore. Per entrambe le ragioni esposte non è neppure utilizzabile quello del luogo in cui a situato il server (che può trovarsi in qualsiasi parte del mondo), in cui il provider alloca la notizia. Ne consegue che non possono trovare applicazione né la regola stabilita dall'art. 8 cod. proc. pen. né quella fissata dall 'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., ma è necessario fare ricorso ai criteri suppletivi fissati dal secondo comma del predetto art. 9 cod. proc. pen., ossia al luogo di domicilio dell'imputato
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