ESERCIZIO AZIONE PENALE DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO (art. 405 comma 1-bis c.p.p.) La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 121/2009, ha precisato che il Pubblico Ministero esercita, ai sensi dell’art. 112 Cost., l’azione penale anche qualora la Corte di Cassazione abbia rigettato la richiesta di misura cautelare per manzanza di gravi indizi di colpevolezza. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Francesco&nb