Locazione: restituzione della cosa locata
Cassazione civile, sez. III, 19 marzo 2007, n. 6468
Avv. Barbara Verlicchi
di Lugo, RA
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Nell'ipotesi di domanda di indennità di occupazione per ritardata restituzione di immobile locato per uso diverso dall'abitazione, con l'applicazione degli aggiornamenti Istat e della maggiorazione del 20 per cento, in forza della disposizione speciale del comma 6 dell'art. 6 l. n. 431 del 1998 in ragione della sospensione legale dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella di attribuzione d
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VARRONE Michele - Presidente - Dott. DURANTE Bruno - Consigliere - Dott. FEDERICO Giovanni - rel. Consigliere - Dott. FICO Nino - Consigliere - Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, in persona del Commissario Straordinario dott. M.P., elettivamente domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difeso dall'avvocato Vingiani Luigi, con studio in 80053 - Castellammare di Stabia, Via Cosenza n.53, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
G.I.;
- intimata -
e sul 2° ricorso n. 01303/05 proposto da: G.I., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato Rizzo Gaetano, con studio in 80132 Napoli, Via S. Lucia n. 97, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
COMUNE DI CASTELLAMARE DI STABIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2420/04 della Corte d'Appello di NAPOLI, terza sezione civile, emessa il 15/07/04, depositata il 16/07/04, R.G.2289/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/07 dal Consigliere Dott. FICO Nino; udito l'Avvocato Luigi Vingiani; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento di quello incidentale condizionato. Fatto Il Tribunale di Torre Annunziata ha condannato il Comune di Castellamare di Stabia, per quel che ancora rileva, al pagamento, in favore di G.M., della somma di L. 147.759.246 a titolo di indennità di occupazione, per il periodo novembre 1996 ottobre 2001, dell'immobile condotto in locazione per uso di edificio scolastico, ed ha respinto la domanda, proposta dalla G. a norma della L. n. 431 del 1998, art. 6, comma 6,, dell'applicazione automatica a tale indennità, per effetto della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, degli aggiornamenti Istat e della maggiorazione del venti per cento. La sentenza è stata appellata da entrambe le parti e la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento dell'impugnazione della Guerra, ha riconosciuto l'aggiornamento Istat e la maggiorazione del 20% a titolo, rispettivamente, di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria e di risarcimento del danno per ritardata consegna, ex art. 1591 c.c. Avverso quest'ultima decisione il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a sette motivi. La Guerra ha resistito con controricorso ed ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato, articolato in due motivi, illustrati da memoria. Diritto Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi, ex art. 335 c.p.c. Col primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.) il ricorrente principale ha dedotto: a) che mentre con l'atto introduttivo del giudizio era stata chiesta l'applicazione automatica dell'aggiornamento Istat e della maggiorazione del 20% ai sensi della L. n. 431 del 1998, art. 6, comma 6, quale conseguenza della sospensione del provvedimento di rilascio dell'immobile, con l'atto di appello aggiornamento e maggiorazione erano stati domandati a titolo di risarcimento del danno per ritardata restituzione dell'immobile, ex art. 1591 c.c., sicché vi era stata, come da eccezione formulata nella comparsa di costituzione in appello, respinta dalla sentenza impugnata, un'inammissibile mutatio libelli; b) che, nel riconoscere l'aggiornamento Istat a titolo di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, la Corte di merito era peraltro incorsa nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; c) che, infine, tale principio era stato violato anche con riferimento all'attribuzione dell'indennità di occupazione fino all'ottobre 2001, anziché fino all'ottobre 1999, come richiesto con l'atto introduttivo. La prime due censure sono fondate. Costituisce domanda nuova inammissibile in appello, ex art. 345 c.p.c., perché fondata su diversa causa, petendi, comportante il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e l'introduzione nel processo di un nuovo thema decidendi, con alterazione dell'oggetto sostanziale dell'azione e dei termini della controversia, quella relativa all'attribuzione, in tema di locazione di immobili urbani, di determinati benefici economici a titolo di risarcimento del danno da ritardata restituzione dell'immobile, ex art. 1591 c.c., rispetto alla richiesta fattane in primo grado in correlazione con una determinata normativa speciale, nella specie per effetto della sospensione del provvedimento di rilascio, respinta dal primo giudice per inapplicabilità della normativa stessa, in quanto riguardante le locazioni ad uso abitativo e non anche le locazioni ad uso diverso. Integra violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., sempre in tema di locazione, riconoscere un determinato beneficio economico a titolo di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria quando lo si è espressamente domandato a titolo di risarcimento del danno da ritardata restituzione dell'immobile. La terza censura, relativa all'attribuzione, da parte del Tribunale, dell'indennità di occupazione fino all'ottobre del 2001, anziché fino all'ottobre 1999, come domandato dalla Guerra con l'atto introduttivo del giudizio, è invece infondata e va respinta, essendosi sul punto formato il giudicato per mancata impugnazione del Comune in appello. L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta l'assorbimento degli altri motivi del medesimo ricorso (tutti sostanzialmente proposti in via gradata, tranne l'ultimo riguardante le spese), e del ricorso incidentale (concernente la misura degli aggiornamenti Istat e le spese), la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio della causa anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. P.Q.M La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi del medesimo ricorso, nonché il ricorso incidentale, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2007. Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2007 *********** COMMENTO TRATTO DA Giust. civ. 2007, 5 1078: Interessante pronuncia di legittimità in merito alla differenziazione ontologica tra la c.d. «indennità di occupazione» per ritardata restituzione dell'immobile locato, comprensiva degli aggiornamenti Istat del canone dovuto alla cessazione del contratto di locazione, con la maggiorazione forfetaria ulteriore del 20 per cento, prevista dalla norma speciale dell'art. 6, comma 6, l. 6 dicembre 1998 n. 431 per il periodo di durata della sospensione legale dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo e la liquidazione del maggior danno per ritardata restituzione dell'immobile locato (nella specie ad uso diverso dall'abitativo) ai sensi della norma generale dell'art. 1591 c.c. Oltre alla diversità radicale delle fattispecie astratte previste dalla norma speciale, in ragione della sospensione legale dell'esecuzione, rispetto a quella generale ed ordinaria per il ritardo della riconsegna dell'immobile locato per esclusiva colpa del conduttore ed indipendentemente dall'uso pattuito, sussiste l'ulteriore differenziazione che, per l'applicazione del «beneficio» previsto dalla citata norma speciale non è necessaria la prova del danno causato che, invece, incombe al locatore per la liquidazione del danno secondo la norma generale dell'art. 1591, utilizzando all'occorenza le presunzioni semplici, secondo il recente arresto giurisprudenziale di cui a Cass. 23 giugno 2006 n. 13653. La pronuncia offre, pertanto, un rilevante contributo per il corretto inquadramento del «beneficio» previsto per la sospensione legale dell'esecuzione. La precisata differenziazione risulta coerente con il dictum della Corte costituzionale che, con la sentenza 9 novembre 2000 n. 482 (in questa Rivista, 2000, I, 2785, con nota di Scalettaris, La forfetizzazione del risarcimento del danno per il ritardo del rilascio dell'immobile locato davanti alla Corte costituzionale; ivi, 2001, I, 1455; in Foro it., 2001, I, 417; in Giur. it., 2001, 134; in Riv. giur. edil., 2000, 1015, con nota di Terzago, Danni per tardivo rilascio di immobile e Corte costituzionale; in Contratti, 2001, 139, con nota di Villani, Il ritardato rilascio degli immobili in locazione dinnanzi alla Corte costituzionale; in Corr. giur., 2001, 36, con nota di Giove, La Corte costituzionale sulla forfetizzazione dei danni da ritardato rilascio dell'immobile exart. 1591 c.c.; in Arch. loc. cond., 2000, 861, con nota di Scripelliti, Chiarezza a metà dalla prima lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 482 del 2000: quali sono i periodi di sospensione delle esecuzioni ai quali si applica il risarcimento aforfait?) ha, infatti, dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 6, l. n. 431, cit., nella parte in cui esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591 c.c., anche nel periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione dell'esecuzione stabilito ope legis o di quello giudizialmente fissato per il rilascio dell'immobile perché non più giustificato dalla inibizione ex lege dell'eseguibilità del titolo esecutivo. Pur se l'attribuzione automatica della maggior somma, prevista dalla disposizione speciale, può inquadrarsi nel risarcimento danni per ritardata restituzione dell'immobile locato, quantificato secondo una presunzione legale, non è, tuttavia, revocabile in dubbio che il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1591 c.c. richiede la prova rigorosa dello stesso che, anche se può essere agevolata dall'applicazione delle presunzioni semplici, impone comunque l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2729 c.c. e l'espletamento di un'adeguata istruttoria che non può essere richiesta, per la prima volta, in appello, mutando completamente il thema decidendum, in relazione, anche e soprattutto, al diverso uso della cosa locata per il quale la situazione di mercato non è affatto identica. Cass. 14 febbraio 2006 n. 3183 ha, inoltre, osservato che «le due obbligazioni previste dall'art. 1591 c.c. sono autonome e di duplice natura: di valuta quella avente ad oggetto il canone, su cui maturano gli interessi dalla domanda; di valore invece quella avente ad oggetto il maggior danno» (in senso conforme, App. Napoli 17 aprile 2002, in N. dir., 2002, 1094). In dottrina, cfr. Boggiano, Brevi note in tema di risarcimento del danno per ritardato rilascio dell'immobile locato, in Giur. it., 2003, 879; Borlenghi,Art. 1591 c.c.: questioni giurisprudenziali ed osservazioni in merito all'onere della prova; Cirilli, Il risarcimento del danno conseguente al mancato rilascio dell'immobile, in Foro tosc., 2001, 33; De Tilla, Sul risarcimento del danno per ritardato rilascio, in Riv. giur. edil., 2003, I, 1481; Id., Risarcimento del danno per ritardato rilascio dell'immobile locato, in Arch. loc. cond., 1999, 820; Di Marzio, in La locazione (Autori vari), in Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di Cendon, II, Torino 2005, 937 e 949; Guida, Sull'applicabilità della compensatio lucri cum danno alla richiesta di pagamento del maggior danno exart. 1591 c.c., in Rass. loc. cond., 2003, 1; Izzo, Locazioni non abitative e risarcimento danni exart. 1591 c.c. per il periodo successivo al regime transitorio della l. n. 392 del 1978, in questa Rivista, 2000, I, 1067; Id., Il risarcimento del maggior danno per il ritardo della riconsegna: quantificazione e limite temporale della valutazione legale tipica prevista per la durata della sospensione legale dell'esecuzione nelle locazioni abitative, ivi, 1996, I, 1629; Id., Circoscritta la determinazione legale del maggior danno per la ritardata restituzione dell'immobile locato per uso abitativo, in Rass. loc. cond., 2000, 541; Padovini, Custodia dell'immobile locato e obbligazione restitutoria del conduttore, in Studium iuris, 2001, 148, 286; Piombo, Il risarcimento del danno da ritardato rilascio dell'immobile locato, in Le locazioni ad uso di abitazione a cura di Cuffaro, Torino 2000, 316; Scarpa, Il maggior danno, in Rass. loc. cond., 1997, 460; Scripelliti, Ancora sul risarcimento dei danni per mancata restituzione dell'immobile locato, in Arch. loc. cond., 1996, 948; Servello, Risarcimento del danno da ritardato rilascio di immobile locato ad uso abitativo, in Nuove leggi comm., 2001, 36; Spirito, Lo stato della giurisprudenza in tema di danni da ritardata restituzione dell'immobile locato, in Rass. loc. cond., 2004, 265; Varrone, La restituzione della cosa locata: luci ed ombre, ivi, 1993, 353; Villani, Il risarcimento dei danni per il ritardato rilascio degli immobili condotti in locazione per uso abitativo alla luce dellal. n. 431 del 1998, ivi, 1999, 459.
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