ai fini della verifica dei legittimo esercizio dello jus variandi da parte del datore di lavoro, deve essere valutata, dal giudice di merito, la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente, nonché considerando che non è configurabile la responsabilità datoriale ove il mutamento delle mansioni dipenda da fattori oggettivi estranei alla volontà del datore di lavoro e legati ad una modifica alla generale contrazione delle attività imprenditoriali (conformemente Cass. SU 24 novembre 2006, n. 25033; Cass. 8 giugno 2009, n. 13173; Cass. 2 maggio 2006, n. 10091; Cass. 2 agosto 2006, n. 17564).