La misura della partecipazione agli utili nell'impresa familiare va determinata alla cessazione dell'attività
Cassazione sentenza 8 marzo 2011 n. 12390
Avv. Lorenzo Cuomo
di Cava de' Tirreni, SA, Italia
Letto 1124 volte dal 09/05/2011
Riprendendo un consolidato orientamento (Cass.11332/99), la Corte conferma che la misura della partecipazione agli utili, nell'impresa familiare, va determinata solo alla cessazione dell'attività o a quella del partecipante; infatti la stessa misura è correlata ai risultati raggiunti dall'azienda, per cui normalmente la funzione primaria degli utili è quella di essere reinvestiti nell'attività, non di essere immediatamente distribuiti ai partecipanti.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 99 articoli dell'avvocato
Lorenzo Cuomo
-
la prova del danno da demansionamento può essere data anche con presunzioni, con il carattere della contestualità e dell...
Letto 407 volte dal 14/01/2014
-
legittimo esercizio dell'jus variandi
Letto 194 volte dal 27/05/2013
-
Le conseguenze della omessa indicazione della collocazione temporale della prestazione nel part time
Letto 1877 volte dal 07/08/2012
-
la mancata presentazione del DURC è oggetto solo di sanzione ammInistrativa
Letto 2105 volte dal 28/06/2011
-
L'indennità sostitutiva delle ferie non ha natura retributiva ma risarcitoria
Letto 1474 volte dal 17/05/2011