Riprendendo un consolidato orientamento (Cass.11332/99), la Corte conferma che la misura della partecipazione agli utili, nell'impresa familiare, va determinata solo alla cessazione dell'attività o a quella del partecipante; infatti la stessa misura è correlata ai risultati raggiunti dall'azienda, per cui normalmente la funzione primaria degli utili è quella di essere reinvestiti nell'attività, non di essere immediatamente distribuiti ai partecipanti.