Lavoratore spaccia? No al licenziamento se fatto estraneo alla prestazione
Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sentenza del 24 gennaio 2013, n. 1698
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 137 volte dal 17/05/2013
I fatti o i comportamenti esterni alla prestazione lavorativa, attinenti alla vita privata del lavoratore subordinato, sono da considerarsi normalmente irrilevanti, a meno che non siano in grado di incidere obiettivamente sulla aspettativa e sulla probabilità di un esatto adempimento, per il futuro, dell’obbligazione lavorativa, scuotendo il vincolo fiduciario che lega datore di lavoro e lavoratore a tal punto da far ritenere la prosecuzione del rapporto di lavoro pregiudizievole per gli scopi aziendali.
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