Il datore di lavoro ha diritto di critica nei confronti del lavoratore
Tribunale di Catanzaro, Sezione Seconda Civile, sentenza del 21 maggio 2012, n. 1734
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 426 volte dal 04/09/2012
In una società democratica, deve essere garantito il diritto di svolgere, anche pubblicamente, valutazioni e critiche dell’operato altrui (anche del lavoratore), a patto che tale critica rispetti i limiti di continenza e non travalichi in una gratuita degradazione della persona oggetto di censura. E' evidente che sia spiacevole subire critiche in particolare se esse siano provenienti dal datore di lavoro o dal dirigente e se attengano alla prestazione lavorativa; ed è altrettanto notorio che la sensibilità del destinatario della censura può rimanere scalfita. Tuttavia, ciò non può significare che qualunque affermazione critica idonea a colpire l’amor proprio del lavoratore configuri illecito penalmente sanzionabile e civilmente risarcibile.
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