Espletamento di fatto di mansioni superiori da parte di un funzionario, con il corrispondente diritto al relativo trattamento economico
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Cassazione civile , sez. lav., 19 aprile 2007, n. 9328
Nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, la rilevanza delle specifiche caratteristiche delle posizioni organizzative a livello dirigenziale e delle relative attribuzioni regolate dal contratto di incarico non impedisce l'applicazione della disciplina relativa all'esercizio dell'espletamento di fatto di mansioni superiori da parte di un funzionario, con il corrispondente diritto al relativo trattamento economico, ma a tal fine non è sufficiente il provvedimento di incarico, occo
Nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, la rilevanza delle specifiche caratteristiche delle posizioni organizzative a livello dirigenziale e delle relative attribuzioni regolate dal contratto di incarico non impedisce l'applicazione della disciplina relativa all'esercizio dell'espletamento di fatto di mansioni superiori da parte di un funzionario, con il corrispondente diritto al relativo trattamento economico, ma a tal fine non è sufficiente il provvedimento di incarico, occo
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Nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, la rilevanza delle specifiche caratteristiche delle posizioni organizzative a livello dirigenziale e delle relative attribuzioni regolate dal contratto di incarico non impedisce l'applicazione della disciplina relativa all'esercizio dell'espletamento di fatto di mansioni superiori da parte di un funzionario, con il corrispondente diritto al relativo trattamento economico, ma a tal fine non è sufficiente il provvedimento di incarico, occorrendo invece l'allegazione e la prova della pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SENESE Salvatore - Presidente - Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere - Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere - Dott. PICONE Pasquale - Consigliere - Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: T.M., domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocatoCIMINO GIUSEPPE, giusta delega in atti; - ricorrente - contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI già MINISTERO DEITRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE, in persona del legale rappresentantepro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,rappresentato e difeso dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giustadelega in atti; - controricorrente -avverso la sentenza n. 31/04 della Corte d'Appello di BRESCIA,depositata il 11/03/04 - R.G.N. 126/2003; udita la relazione della causa svolta nella pubblica; udienza del 09/01/07 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI; udito l'Avvocato SACERDOTI per delega CIMINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
L'ing. T.M., dipendente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, inquadrato nell'area C, ha convenuto in giudizio l'amministrazione datrice di lavoro chiedendo il riconoscimento del diritto alla qualifica superiore corrispondente alle mansioni di dirigente - svolte fin dal 1991 quale direttore dell'ufficio Motorizzazione Civile di Bergamo - e al relativo trattamento economico dal 22 gennaio 1998 fino al 31 dicembre 2001.
Deduceva, a sostegno della domanda, che tale ufficio era stato inserito con D.M. del 1998, tra quelli ai quali era preposto un primo dirigente di fascia B. Il giudice adito rigettava la domanda, con decisione confermata dalla Corte di Appello di Brescia con la sentenza oggi denunciata. La Corte territoriale, premesso che nel giudizio di appello non era stata riproposta la domanda diretta ad ottenere la superiore qualifica, osservava che i compiti dei dirigenti, connessi all'attribuzione di responsabilità per il raggiungimento di obiettivi e la determinazione dell'indirizzo e la gestione degli uffici, si differenziano da quelli dei funzionari che non hanno l'autonomia e gli obblighi di risultato dei primi, e dirigono l'ufficio assegnato secondo gli ordinali criteri di gestione; data la diversità della carriera, non era possibile ravvisare nella fattispecie la assegnazione di mansioni superiori considerata dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, e successive modifiche. In ogni caso, affermava la Corte territoriale, non risultava provata l'effettiva attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale dei compiti propri delle dedotte mansioni superiori.
Avverso questa sentenza l'ing. B. propone ricorso per cassazione con unico complesso motivo. L'amministrazione resiste con controricorso.
Diritto
Il ricorrente, denunciando i vizi di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 43, e difetto di motivazione, critica la sentenza impugnata riproponendo l'assunto della identità delle mansioni proprie del primo dirigente con quelle svolte dal T., in relazione all'incarico di direttore dell'ufficio attribuito fin dal 1991; osserva che non si tratta nella specie della reggenza di un ufficio, ma di incarico definitivo e non provvisorio di direttore di un ufficio "qualificato da primo dirigente". Le mansioni dirigenziali "conseguono in re ipsa alla nomina di responsabile d'ufficio".
La censura non merita accoglimento. Ad avviso della Corte territoriale, la posizione del primo dirigente, definita dalla stipulazione di apposito contratto all'atto dell'incarico, comporta non solo la direzione dell'ufficio, ma anche la determinazione dell'indirizzo e della gestione in senso proprio, per l'attuazione di progetti individuati autonomamente o loro delegati dai dirigenti generali; il funzionario, anche del grado più elevato, non è in alcun modo paragonabile alla figura del dirigente, non avendone l'autonomia nè gli obblighi di risultato.
La sentenza impugnata afferma quindi che, non trattandosi "di mansioni superiori ma di una diversa carriera" nei casi come quello esaminato non può trovare applicazione la disciplina del D.Lgs. 3 febbraio 1929, n. 29, art. 56 (nel testo sostituito dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 25, e successivamente modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, art. 15: v. ora D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52).
In questi termini, l'enunciazione non può essere condivisa. La disciplina richiamata, mentre conferma al comma 1, il principio secondo cui "l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione", regola anche al comma 5, l'ipotesi di assegnazione a mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori dei casi espressamente consentiti dal comma 2, e, mentre stabilisce da un lato la nullità di tale assegnazione, riconosce dall'altro il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.
La considerazione delle specifiche caratteristiche delle posizioni organizzative di livello dirigenziale e delle relative attribuzioni regolate dal contratto di incarico, come della diversità delle "carriere", non può escludere l'applicazione della disciplina in esame quando venga dedotto, come nella specie, lo l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario; tale ipotesi può essere invece ricondotta certamente alla previsione del citato comma 5, relativa al conferimento illegittimo di mansioni superiori, da cui consegue il diritto al corrispondente trattamento economico, secondo la ratio della norma che è di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. (cfr. Cass. 4 agosto 2004 n. 14944, 25 ottobre 2004 n. 20692).
Il presupposto per l'attribuzione di tale diritto è peraltro definito dal comma 3 dello stesso D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, nel testo successivamente modificato (attualmente D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52), secondo cui "si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni".
Per questo aspetto, la sentenza impugnata risulta sorretta da una autonoma ratio decidendi, che appare conforme alla regola di diritto sopra enunciata: la Corte territoriale ha infatti affermato che il T. avrebbe dovuto non solo provare di avere in concreto svolto le funzioni tipiche del primo dirigente, ma anche fornire i dati relativi all'impegno, in termini qualitativi e quantitativi, che tale mansione superiore aveva in concreto comportato; tali elementi non potevano ritenersi dimostrati documentalmente dal provvedimento di assegnazione dell'incarico di dirigente dell'ufficio provinciale della Motorizzazione civile.
Mancano quindi, secondo la Corte territoriale, i dati di fatto su cui dovrebbe basarsi l'esame del giudice di merito, dati che l'attuale ricorrente non ha fornito nè si è offerto di fornire.
La decisione, con cui è stato rilevato un fondamentale difetto di allegazione degli elementi costitutivi della pretesa azionata, sfugge alle critiche mosse dalla parte. Il ricorrente insiste nell'affermare che la prova dell'espletamento delle mansioni superiori "è in re ipsa", in relazione al fatto stesso dell'assegnazione dell'incarico di direttore dell'ufficio: ma tale assunto va disatteso, perchè non è sufficiente il provvedimento di incarico (di cui del resto non viene neppure riprodotto il contenuto specifico) occorrendo invece l'allegazione e la prova della pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite: elementi in ordine ai quali, come rileva la sentenza impugnata, nulla è stato dedotto.
Il ricorso deve essere quindi respinto. In relazione alla particolarità delle questioni esaminate, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2007
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