La contestazione che porta al licenziamento deve essere specifica
Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 11/02/2015 n° 2692
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 216 volte dal 08/06/2015
Considerato che il contratto collettivo parifica all'insubordinazione grave, giustificativa del licenziamento, gravi reati accertati in sede penale, quali il furto e il danneggiamento, deve ritenersi non rispettosa del principio di proporzione la decisione del datore di lavoro di applicare la più grave delle sanzioni disciplinari, tale da privare dei mezzi di sostentamento il lavoratore e la sua famiglia, l'uso, contro il diretto superiore, di parole offensive e volgari da parte del lavoratore che si ritenga vittima di una maliziosa delazione, senza contestare i poteri dello stesso superiore e senza rifiutare la prestazione lavorativa che invece costituisce insubordinazione lieve.
SEZIONE LAVORO
Sentenza 11 dicembre 2014 – 11 febbraio 2015, n. 2692
(Presidente/Relatore Roselli)
Svolgimento del processo
Con sentenza del 21 febbraio 2014 la Corte d'appello di Napoli, accogliendo il reclamo ex art. 1, comma 48, l. 28 giugno 2012 n. 92, dichiarava l'illegittimità del licenziamento in tronco intimato dalla s.p.a. Magnaghi aeronautica al dipendente T.M. per atti di grave insubordinazione (art. 10, lett. a, c.c.n.l. di categoria), consistiti nell'essersi rivolto ad un diretto superiore, che l'aveva invitato a collaborare per una serenità lavorativa nel reparto, con voce alterata e con parole offensive e volgari.
La Corte d'appello rilevava che il T. aveva parlato nella convinzione di essere vittima di un'ingiusta delazione e perciò in stato di turbamento psichico transitorio, non aveva rifiutato nemmeno in parte la prestazione lavorativa né aveva inadempiuto alcun obbligo contrattuale e tanto meno aveva contestato i poteri dei superiori. I suoi precedenti disciplinari, nel corso di un rapporto iniziato nel 1981, erano stati trascurati dalla stessa datrice di lavoro nella lettera di contestazione dell'addebito. Infine la grave insubordinazione, che comportava la sanzione espulsiva, era nel contratto collettivo accostata a gravi reati accertati con sentenza definitiva, quali il furto o il danneggiamento. Ciò considerato, l'illecito disciplinare, certamente sussistente, doveva essere qualificato come insubordinazione lieve, degna di sola sanzione conservativa (art. 9 c.c.n.l.).
Contro questa sentenza la s.p.a. Magnaghi aeronautica ricorre per cassazione mentre il T. resiste con controricorso. Memoria della ricorrente.
Motivi della decisione
Col primo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 2104, 2106, 2119 cod. civ., 9 e 10 c.c.n.l. per i dipendenti dell'industria metalmeccanica privata 15 ottobre 2009, rinnovato il 5 dicembre 2012.
Premessa la possibilità di sottoporre al sindacato di cassazione il giudizio applicativo di una clausola generale, quale quella di giusta causa di licenziamento (art. 2119 cit.), essa ritiene dover essere qualificato come insubordinazione grave l'uso di parole ingiuriose e volgari contro un diretto superiore.
Col secondo motivo la medesima deduce l'omessa motivazione (nel senso di apparente o perplessa o incomprensibile) sui motivi che, a giudizio della Corte d'appello, attenuarono la gravità del comportamento indisciplinato, addebitato al lavoratore.
Col terzo motivo essa deduce la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 101, 112, 183, 184 bis cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello introdotto nel processo questioni nuove, quali lo stato di perturbamento psichico e la presunta assenza di precedenti disciplinari a carico del lavoratore.
I tre motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono fondati.
Non è qui in discussione la possibilità di sottoporre a sindacato di legittimità la sussunzione, da parte dei giudici di merito, di una fattispecie concreta sotto l'astratta previsione legale, quand'anche formulata con una clausola generale (cfr. art. 1, comma 43, l. n. 92 del 2012).
Non è però affetto da alcun errore di diritto il giudizio che riconduce all'insubordinazione lieve l'uso, contro il diretto superiore, di parole offensive e volgari da parte di un lavoratore che si ritenga vittima di una maliziosa delazione, senza contestare i poteri) dello stesso superiore e senza rifiutare la prestazione lavorativa. Considerato che il contratto collettivo parifica all'insubordinazione grave, giustificativa del licenziamento, gravi reati accertati in sede penale, quali il furto e il danneggiamento, deve ritenere rispettosa del principio di proporzione la decisione della Corte di merito, che non ha riportato il comportamento in questione, certamente illecito, alla più grave delle sanzioni disciplinari, tale da privare dei mezzi di sostentamento il lavoratore e la sua famiglia (cfr. art. 36, primo comma, 1 Cost.).
Trattandosi, come testé detto, di questione di diritto, è inammissibile il secondo motivo di ricorso, ossia la censura di vizio di motivazione, proponibile soltanto con riguardo all'accertamento dei fatti di causa.
Inoltre l'accertamento dello stato di turbamento psichico transitorio del lavoratore nel momento della commissione dell'illecito è avvenuto sulla base di fatti e circostanze ritualmente dedotti in causa fin nel giudizio di primo grado.
Infine la Corte d'appello non ha negato l'esistenza di precedenti disciplinari ma ne ha rilevato la mancanza di contestazione da parte della datrice di lavoro, da ciò ricavando un argomento rafforzativo per la non gravità dell'illecito addebitato. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in Euro 100,00, oltre ad Euro tremila/00 per compensi professionali, più accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis, dello stesso articolo 13.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Avv. Sante Murano
Studio Legale Avv. Sante Murano - San Nicandro Garganico, FG
Cerca il tuo avvocatoFiltra per
Argomenti correlati
Altri 462 articoli dell'avvocato
Angelo Forte
-
Pubblico impiego: responsabilità della Pa per uso illecito di contratti a termineTribunale Trapani, sez. lavoro, sentenz...
Letto 212 volte dal 30/04/2013
-
Lavorava in un call center: riconosciuto il rapporto subordinato
Letto 903 volte dal 05/04/2012
-
Conversione del contratto a termine: legittimo il risarcimento ex collegato lavoro Corte Costituzionale , sentenza 11.11...
Letto 1130 volte dal 22/11/2011
-
Autovelox: multa va annullata se l'apparecchio non è revisionato
Letto 244 volte dal 23/06/2015
-
Abbandono di tetto coniugale e addebito
Letto 391 volte dal 27/05/2015