No al trasferimento di un richiedente asilo verso l'Ungheria, Paese che ha delle carenze sull'accoglienza dei migranti
Consiglio di Stato, sent. n. 4404/16 del 27.9.2016
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stato “dublinato” verso l'Ungheria, per la sua accoglienza conseguente alla domanda di asilo. Infatti, aveva avanzato istanza di asilo per la prima volta in quel Paese e, conseguentemente, l’Italia, destinataria di altra domanda di asilo in data successiva, aveva chiesto all’Ungheria la ripresa in carico dell’interessato.
Il ricorrente ha lamentato carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza in Ungheria dei richiedenti di cui all’art. 3 del regolamento UE n. 604 del 2013 ed, inoltre, l’inosservanza degli oneri informativi,
La situazione in Ungheria [nel 2016] è precipitata, come denunciano varie associazioni internazionali, come Amnesty International e Human Rights Watch, e come risulterebbe da comunicati dell’Alto Commissariato alle Nazioni Unite per i rifugiati, oltre che da notizie apparse sul giornale Italiano delle Nazioni Unite.
Numerose Corti di Stati membri Ue (ad es., Austria e Olanda) hanno annullato i trasferimenti di altri richiedenti protezione in Ungheria evidenziando la particolare gravità della situazione dei rifugiati in quel Paese.
E dunque il Consiglio di Stato ha ricordato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo 604/2013 del 26 giugno 2006 “qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.”
Il rischio attuale che lo straniero richiedente asilo venga sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in Ungheria è fondato, cosicché deve ritenersi impossibile il trasferimento del ricorrente.
https://avvmichelespadaro.wordpress.com/2024/03/15/no-al-trasferimento-di-un-richiedente-asilo-verso-lungheria-paese-che-ha-delle-carenze-sullaccoglienza-dei-migranti/
https://youtu.be/qENFNouV0r8
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