Solo lo stato di interdizione impedisce la validità del matrimonio
Tribunale Varese, Sezione Volontaria Giurisdizione, decreto del 9 luglio 2012
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 474 volte dal 11/09/2012
Nel caso di specie, il giudice di merito respinge l’opposizione al matrimonio avanzata dal pubblico ministero con riferimento alle nozze programmate tra un signore ultraottantenne ed una donna più giovane di una trentina d’anni. Infatti, il Tribunale osserva che non è dato riscontrare nel caso affrontato i presupposti costitutivi della incapacità naturale dell’uomo, tale da impedirne il matrimonio. In realtà, non si è rilevata alcuna patologia qualificabile come infermità mentale o un’eventuale incidenza di tale patologia sulla capacità del malato di autodeterminarsi verso il matrimonio. Ecco dunque il rigetto del ricorso: la sola incapacità a contrarre matrimonio risulta quella stabilita dall’art 85 del codice civile che riguarda l’interdetto, tanto da risultare proprio l’interdizione l’unica causa impeditiva del matrimonio.
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