Con sentenza n. 3712/2021 del 22/10/2021, il Tribunale Civile di Bari, Sezione Prima ha colto l'occasione per fare il punto della situazione circa l'attuale (e pacifico) orientamento giurisprudenziale, circa l'emissione della sentenza parziale sullo status di separati, in disparte ulteriori pronunciamenti sull'addebito.
Il Tribunale ricorda che, dopo un periodo in cui la possibilità di emettere una pronunzia parziale sulla separazione, autonoma rispetto a quella di addebito, veniva pacificamente esclusa, l’ammissibilità di una pronuncia che riguardi solo lo stato delle persone, separata e distinta da quella riguardante l’addebito e le altre questioni economiche ad essa collegate, ha costituito il portato (acquisito sia in dottrina che in giurisprudenza) di una scelta ermeneutica fondata sul rilievo che la dichiarazione di addebito postula un accertamento distinto rispetto a quello che confluisce nella sentenza di separazione e che, pertanto, nell’ambito di tale ultimo giudizio, è possibile pervenire ad una sentenza non definitiva che pronunzi soltanto la separazione dei coniugi, anche in applicazione analogica del combinato disposto degli artt. 4, comma 9°, L. n. 898/70 e 23, comma 6°, L. n. 74/87, in virtù del quale, come è noto, è possibile emettere sentenze non definitive di divorzio, suscettibili soltanto di appello immediato.


In precedenza, la Suprema Corte è stata orientata a lungo nell’affermare che non fossero configurabili due modelli di separazione, uno con addebito e l’altro senza addebito, bensì un’unica figura, e che, conseguentemente, non fosse ipotizzabile un preventivo accertamento degli elementi su cui si fonda la separazione, con immediata pronunzia della stessa, ed un successivo esame dell’eventuale addebito in prosieguo (cfr. Cass. Civ. 13/8/98 n. 7945 e Cass. Civ. 29/11/99 n. 13312; cfr. da ultimo, anche Cass. Civ. 14/6/2000 n. 8106); in sostanza, secondo la S. C., l’evidente connessione degli accertamenti da compiere, in relazione all’unico fatto oggettivo dell’intollerabilità della convivenza, impediva di addivenire a due distinte pronunzie, attraverso uno sdoppiamento dell’unica, pur composita, statuizione del giudice della separazione (in termini, Cass. Civ. 10/4/98 n. 3718).


Il Tribunale pugliese ribadisce che che, ai sensi dell’art. 151 C. C. (come novellato dall’art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L’istituto della separazione giudiziale conserva, infatti, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148).