Impugnare le condizioni della separazione non blocca la domanda di divorzio
Cass. Civ., Sez. Prima, Sentenza del 3 gennaio 2013, n. 40
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 215 volte dal 21/04/2013
Nell’attesa che venga definita la questione dell’affidamento dei figli e dell’assegnazione della casa coniugale discusse in sede di appello, è possibile ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’orientamento giurisprudenziale è nel senso di ritenere scindibile la pronuncia sulla separazione personale dalla pronuncia sulle altre questioni attinenti l’addebito o il mantenimento, ciò consente la proposizione della successiva domanda di divorzio.
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