Ricercatori universitari e scientifici extracomunitari - Procedure di immigrazione
Circolare del Ministero dell'Interno del 25/06/2009, n. 3163
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 619 volte dal 13/12/2011
L'ARTICOLO 27 TER - ELEMENTI DISTINTIVI
Le nuove disposizioni concernenti l'ingresso ed il soggiorno per ricerca scientifica sono state emanate in ottemperanza ad una direttiva comunitaria (2005/71/CE) che ha inteso uniformare la materia in tutto il territorio dell'Unione.
Soggetti beneficiari. L'articolo 27 ter consente l'ingresso ai cittadini non comunitari in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. La selezione del ricercatore spetta all' università o all' istituto di ricerca presso cui il programma deve essere svolto.
Elenco degli istituti di ricerca. Il programma di ricerca può essere svolto soltanto presso un'Università o istituto di ricerca già iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca (consultabile dalla seguente pagina internet:https://loginmiur.cineca.it/elencoistituti/front.php/home.html). Le modalità per l'iscrizione, rinvenibili nella medesima pagina internet, sono state disciplinate con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca in data 11 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. n.102 del 2 maggio 2008. L'iscrizione nell'elenco è valida per cinque anni.
Convenzione di accoglienza. L'istituto di ricerca è tenuto a stipulare, con ciascun ricercatore, una convenzione (il cui schema, rinvenibile nella già citata pagina internet del Ministero dell'Università e della Ricerca, ad ogni buon fine si allega in copia ) nella quale siano previsti, inderogabilmente, gli elementi contenuti nel comma 3 dell'articolo 27 ter:
- Il progetto di ricerca approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto, previa valutazione dell'oggetto della ricerca stessa e dei titoli in possesso del ricercatore;
- L'impegno del ricercatore a realizzare il progetto approvato nonché quelli dell' istituto di ricerca volti ad accogliere il ricercatore, ad assicurare il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro previste, a corrispondere risorse mensili pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, a sostenere le spese per il viaggio di ritorno, a stipulare una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ed, infine, a provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale. Il rapporto con il ricercatore può assumere la forma di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca, corrisposta da un istituto di ricerca o da una Università anche stranieri.
La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta.
Istanza di nulla osta e procedimento. L'istituto di ricerca presenta istanza di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca, utilizzando le citate modalità informatiche. Successivamente, previa convocazione da parte dello Sportello Unico, produrrà l'attestato di iscrizione all'elenco tenuto dal MIUR e copia autentica della convenzione di accoglienza. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata la completezza della documentazione consegnata, rilascia il nulla osta. Non è richiesto il parere della Direzione Provinciale del Lavoro, tuttavia è sempre possibile che, nel caso in cui l'ingresso per ricerca sia finalizzato alla stipula di un contratto di lavoro subordinato, nell'ambito del piano di controlli delle autocertificazioni previsto dal DPR 445/2000, l'ispettorato accerti la corrispondenza delle condizioni di lavoro dichiarate con l'attività effettivamente prestata. Ottenuto il visto d'ingresso da parte della rappresentanza diplomatica competente, il ricercatore si presenta presso lo Sportello Unico per ritirare il modello 209 (richiesta di permesso di soggiorno), il quale verrà consegnato dallo stesso all' Ufficio Postale per avviare l'iter procedurale di rilascio del permesso di soggiorno. Tale titolo di soggiorno è richiesto e rilasciato per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza (lavoro subordinato, lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca).
Inizio del programma di ricerca e attività di insegnamento. La ricerca è consentita anche in attesa del rilascio del permesso di soggiorno. Inoltre, il ricercatore titolare del permesso di soggiorno è ammesso all'attività di insegnamento purché collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.
Ricongiungimento familiare. La possibilità di richiedere un nulla osta al ricongiungimento familiare è consentita al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29 del Testo Unico. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore.
*****
Ricercatore presente in Italia ad altro titolo. La richiesta di nulla osta alla ricerca può essere presentata anche a favore di un cittadino non comunitario regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea. In tale ipotesi, non è prevista la richiesta di parere alla Questura né il rilascio di un visto di ingresso.
Ricercatore ammesso in altro Stato dell'Unione Europea. Lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all'Unione Europea può fare ingresso in Italia senza necessità del visto per proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato, secondo le modalità sotto specificate:
- per soggiorni fino a tre mesi, il nulla osta di cui al comma 4 è sostituito da una comunicazioneda effettuare allo Sportello Unico per 1' Immigrazione, utilizzando l'apposito modulo informatico. Ricevuta la comunicazione, lo Sportello Unico prowederà a convocare il ricercatore per 1' acquisizione della copia autentica della convenzione stipulata in altro Stato ( che preveda lo svolgimento della ricerca in Italia e la disponibilità delle risorse ), nonché la polizza di assicurazione sanitaria e la dichiarazione dell'istituto presso cui si svolgerà sul territorio nazionale 1' attività di ricerca;
- per periodi superiori a tre mesi, occorre invece il rilascio del nulla osta, con le modalità sopra descritte, subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza con l'università o con l'istituto di ricerca con sede in Italia.
Le SS. LL sono invitate ad informare i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici e a dare la più ampia diffusione alle indicazioni sopra riportate coinvolgendo, eventualmente, anche le università e gli istituti di ricerca aventi sede nei rispettivi territori.
Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si comunica che le informazioni eventualmente necessarie potranno essere richieste al dr. Nicola Di Matteo (e-mailnicola.dimatteo@interno.it).
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1566 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Emersione dal lavoro irregolare ex art. 5 decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. Precisazioni ed indicazioni operat...
Letto 554 volte dal 30/12/2012
-
Decreto Flussi 2012 - il testo normativo
Letto 347 volte dal 07/12/2012
-
CHECK LIST SANATORIA Lavoratori Stranieri 2012
Letto 881 volte dal 14/09/2012
-
Più semplice cambiare residenza (e comunicarlo) dal 9 maggio 2012. Anche per gli stranieri
Letto 683 volte dal 12/07/2012
-
Autocertificazione secondo la legge di stabilità – in materia di immigrazione, idoneità abitativa e domande riguardanti ...
Letto 858 volte dal 07/07/2012