Fermo restando che dal 1° gennaio 2013, in materia di immigrazione vi sarà una equiparazione rispetto alle altre materie, in tema di possibilità di autocertificare stati e qualità personali: - in generale, in materia di immigrazione, fino al 31 dicembre 2012 ciò non è ancora possibile (ossia, occorre chiedere il rilascio dei certificati prescritti dalla legge) - in materia di idoneità abitativa, al di là dell'uso improprio del termine “certificato di idoneità abitativa”, in realtà non siamo in presenza di un certificato, quindi l'autocertificazione è esclusa tanto adesso quanto dal 2013 - in materia di cittadinanza italiana, poiché vi è anche l'ipotesi della “rinuncia” alla cittadinanza italiana (che può essere effettuata da un cittadino italiano, non da uno straniero), tutte le istanze riguardanti in genere la cittadinanza già da adesso non vanno più corredata con certificati che la pubblica amministrazione potrebbe acquisire d'ufficio dall'amministrazione competente.