Permesso di soggiorno - dal 30 gennaio si paga la tassa per il rilascio o il rinnovo (da 80 a 200 euro)
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 OTTOBRE 2011 - Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, in materia di riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in societa' per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e la successiva delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 244, del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere dalla data del 17 ottobre 2002 e' stato trasformato in societa' per azioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione del Testo unico in materia di immigrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 e successive modificazioni ed integrazioni, denominato «Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'Entrata e la riassegnazione alle unita'previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002 cheistituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi, come modificato dal successivo regolamento (CE) n. 380/2008 del 18 aprile 2008, recante «Modello uniforme per i permessi di soggiorno nell'Unione europea»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 agosto 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione, del 3 agosto 2004 recante «Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno»;
Visto l'art.7-vicies ter, lettera b), della legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il rilascio del permesso di soggiorno elettronico di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002;
Visto l'art.7-vicies quater della citata legge n. 43/2005 che, tra
l'altro:
- pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonche' per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi;
- prevede che l'importo e le modalita' di riscossione dei documenti elettronici siano determinati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 4 aprile 2006, recante «Determinazione dell'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico» esuccessive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in data 29 maggio 2007, con il quale sono state approvate le «Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 12 ottobre 2005, con il quale e' stato stabilito l'importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta di soggiorno nell'ambito della convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 39, comma 4-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, tra il Ministero dell'interno e Poste italiane S.p.A.;
Vista la convenzione stipulata il 25 marzo 2009 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane S.p.A. per la gestione degli incassi dei corrispettivi dovuti per il rilascio dei permessi
di soggiorno elettronici, la quale stabilisce, tra l'altro, che tali servizi sono compensati con un importo pari ad € 0,50, aggiuntivo rispetto all'importo del pagamento;
Considerato che, ai sensi dell'art. 7-vicies quater, sesto comma, della legge 31 marzo 2005, n. 43, e' escluso qualsiasi onere a carico della finanza pubblica e, quindi, anche il costo dei servizi che Poste italiane S.p.A. dovra' fornire in base alla menzionata convenzione non dovra' gravare sull'Erario;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
DECRETA
Articolo 1 - Contributo per il rilascio e rinnovo permesso di soggiorno
1. Ai sensi dell'articolo 1 , comma 22, lett. b) della legge 15 luglio 2009, n. 94, la misura del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di eta' superiore ad anni diciotto e' determinata come segue:
a) Euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
b) Euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
c) Euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Rimangono invariati gli oneri relativi al costo del permesso di soggiorno in formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 4 aprile 2006, gia' posti a carico dello straniero per le istanze di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, nonche' quelli relativi al servizio di accettazione delle istanze sottoposte ad imposta di bollo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 12 ottobre 2005.
NOTE
Articolo 1 (comma 22 lett. b) – Legge 94/1922
22. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
"2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del versamento nonche' le modalita' di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e' richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari";
Articolo 27 (comma 1, lett. a) - Ingresso per lavoro in casi particolariDlgs 286/1998
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalita' e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea
Articolo 2 - Importi dovuti e modalita' di versamento
1. Oltre all'importo spettante tra quelli di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 1, e' dovuta dai richiedenti la somma di euro 27,50 di cui al decreto 4 aprile 2006 citato in premessa, relativa alle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico.
2. Il contributo di cui all'articolo 1 e la somma di euro 27,50 vengono versati, in unica soluzione, dal richiedente, tramite bollettino, sul conto corrente postale n. 67422402, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale «importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico».
Articolo 3 - Casi di esclusione
1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 1, comma 1, non trovano applicazione nei confronti di:
a) cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di eta' inferiore ai 18 anni;
b) cittadini stranieri di cui all'articolo 29, comma 1, lett b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonche' loro accompagnatori, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
d) cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
e) cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validita'.
NOTE:
Articolo 29 (comma 1, lett b) - Ricongiungimento familiare - Dlgs 286/1998
1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
Articolo 36 (comma 1)- Ingresso e soggiorno per cure mediche - Dlgs 286/1998
1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalita' stabilite dal regolamento di attuazione, nonche' documentare la disponibilita' in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso puo' anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.
Articolo 4 - Fondo rimpatri
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e' istituito, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine, ovvero di provenienza.
2. Con le modalita' previste al successivo articolo 5una quota pari al cinquanta per cento del contributo di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art.icolo1affluisce, al netto del costo del documento elettronico pari ad euro 27,50, al «Fondo rimpatri» di cui al precedente comma 1.
3. La restante quota del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 1, e' riassegnata ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, come segue:
40% alla missione «Ordine pubblico e Sicurezza» di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
30% alla missione «Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio» di competenza del Dipartimento per le politiche del personale finalizzata alle attivita' di competenza degli Sportelli unici;
30% alla missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» di competenza del Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione per l'attuazione del Regolamento sull'Accordo di integrazione previsto dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
NOTE
Articolo 4-bis - Accordo di integrazione) – Dlgs 286/1998
1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societa'.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validita' del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permessodi soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonche' dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Articolo 5 - Modalita' e procedure per il riversamento delle somme all'entrata dello Stato
1. A valere sulle disponibilita' affluite, ai sensi del presente decreto, sul conto corrente postale n. 67422402, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI, effettua, con cadenza mensile, appositi riversamenti all'Entrata dello Stato, con imputazione:
al capitolo 3354, articolo 1 - Capo X -, per quanto riguarda l'importo di Euro 27,50 di cui al precedente articolo 2;
al capitolo 2439, articolo 22 - Capo XIV- per quanto concerne le somme da destinare, ai sensi della citata legge n. 94/2009, al Ministero dell'interno.
2. A seguito dei predetti riversamenti all'Entrata dello Stato, con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono effettuate riassegnazioni, per pari importi, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno.
Il presente decreto sara' registrato a norma di legge, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 6 ottobre 2011
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