Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2012, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2012
Circolare congiunta Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2012 n. 1960
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Lo stesso provvedimento, nella quota massima di ingressi per 35.000 unità, consente l'ingresso sul territorio nazionale anche ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paese precedentemente indicati, che siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale (art. 1, comma 3).
L'art. 2, inoltre, come anticipazione della quota massima di ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2012, prevede l'ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel paese di origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA
Le domande di nulla osta per il lavoro stagionale (mod C-stag.) e le domande relative alla richiesta di lavoro subordinato non stagionale ai sensi dell'art. 23 (mod B-PS) possono essere presentate, come già avvenuto negli anni precedenti, esclusivamente con modalità informatiche.
Le procedure riguardanti la registrazione dell'utente, l'invio delle domande e la verifica dello stato di avanzamento della pratica sono identiche a quelle da tempo in uso e sono rinvenibili sul sito internet del Ministero dell'Interno (www.interno.it).
L'invio delle domande sarà possibile dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2012.
A partire dalle ore 8.00 del 21 marzo p.v. sarà disponibile l'applicativo per la compilazione dei moduli di domanda da trasmettere nei tempi sopraindicati.
ISTRUTTORIA
Riguardo l'istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, si ribadiscono le istruzioni già diramate con la circolare congiunta n. 1602 del 25 febbraio 2011.
Importanti novità alle procedure in oggetto sono state apportate dall'art. 17 del DL del 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo), che ha introdotto all'art. 24 del d.lgs. 286/98 il comma 2 bis che dispone:
“qualora lo Sportello Unico per l'Immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno”.
Pertanto, ove ricorrano le suddette condizioni, si potranno specificare – nell'apposito campo inserito nel modello C-stag. - i dati relativi all'anno precedente della comunicazione obbligatoria riferita all'assunzione del lavoratore e quelli del permesso di soggiorno o dell'assicurata posseduti da quest'ultimo.
Al momento della compilazione, il sistema effettuerà dei controlli sulla validità della comunicazione obbligatoria e del permesso di soggiorno/assicurata inseriti dall'utente, non consentendo l'invio della domanda ove gli stessi risultino incongruenti.
Le domande che avranno soddisfatto i requisiti necessari, decorsi venti giorni dalla data indicata sulla ricevuta di presentazione della domanda, si intendono accolte anche se non saranno pervenuti i prescritti pareri delle Questure e delle Direzioni Territoriali del Lavoro. In questo caso il sistema impegnerà una quota, ove disponibile, e trasmetterà i dati relativi all'istanza al Ministero degli Affari Esteri per la richiesta del visto di ingresso.
In questa fattispecie non è prevista l'emissione del nulla osta; il visto d'ingresso potrà essere richiesto presso la competente Autorità Consolare quando sul portale “verifica avanzamento domande online” la pratica sarà visualizzata nello stato di “richiesta di visto inoltrata”.
In tal caso il contratto di soggiorno dovrà essere sottoscritto contestualmente dal datore di lavoro e dal lavoratore al momento della presentazione presso lo Sportello Unico per la richiesta del permesso di soggiorno.
Maggiori dettagli sulla procedura e sulle modifiche apportate al sistema informatico saranno inviati agli Sportelli Unici e alle Direzioni Territoriali del Lavoro col manuale operativo che verrà spedito a mezzo posta elettronica entro la prossima settimana.
PROTOCOLLI D'INTESA
Anche in questa occasione, le Associazioni di categoria di cui all'art. 38 del DPR n. 394/99, firmatarie dei protocolli stipulati con questi Ministeri, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni.
Il protocollo è aperto all'adesione di altre associazioni interessate.
Pertanto, analogamente a quanto previsto in occasione dell'emanazione dei precedenti decreti flussi per lavoro stagionale, nel caso in cui le associazioni firmatarie abbiano articolazioni sul territorio con autonomia statutaria, i rispettivi rappresentanti potranno inviare alle SS.LL. richieste di adesione da definire secondo lo schema già fornito in passato e che, ad ogni buon fine, si ripropone in allegato (all. 2).
Gli accreditamenti già rilasciati agli operatori segnalati dalle associazioni di categoria firmatarie del protocollo per le domande relative al decreto flussi stagionali 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 sono confermati.
Per l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni che di quelle che aderiranno durante l'anno), ogni associazione dovrà anche presentare, in formato elettronico, a codeste Prefetture-UTG il modello excel (all. 3), compilato in tutte le sue parti (con particolare attenzione ad indicare il codice fiscale degli operatori).
Al riguardo, le SS.LL. vorranno disporre gli accertamenti ritenuti opportuni a provvedere all'inoltro del modello, in formato excel, contenente i dati degli operatori per i quali si richiede l'accreditamento, esclusivamente con messaggio di posta elettronica associazioni.sui@interno.it.
Le SS.LL. sono pregate di informate di quanto sopra i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici e di verificare il puntuale rispetto delle istruzioni impartite.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.
IL DIRETTORE CENTRALE IL DIRETTORE GENERALE
(Malandrino) (Forlani)
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