Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.
Applicazione della legge
Le norme della presente legge si applicano alle navi mercantili
nazionali adibite alla navigazione marittima ed alle navi mercantili straniere che toccano porti italiani.
Per comprovare l'adempimento delle norme relative alla sicurezza
della navigazione il comandante della nave straniera puo' esibire la documentazione rilasciata dal Governo di uno Stato con il quale esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, in conformita' degli accordi medesimi.
La documentazione di cui al comma precedente e' considerata
sufficiente, salvo che l'autorita' marittima, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo, accerti che le condizioni di sicurezza della nave non corrispondono alle condizioni inserite nei documenti e che la nave non possa intraprendere la navigazione senza pericolo per i passeggeri e per l'equipaggio. In tali casi, l'autorita' marittima adotta le misure convenienti per impedire la partenza della nave, dandone immediata comunicazione scritta al console dello Stato al quale appartiene la nave.
Art. 2.
Organi competenti
All'applicazione delle norme contemplate nei primi 4 capi della
presente legge provvedono gli organi centrali e periferici del Ministero della marina mercantile e all'estero, limitatamente alle norme contemplate nei primi due capi, le autorita' consolari.
Art. 3.
Definizioni
Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende:
a) per viaggio internazionale il viaggio che si effettua tra porti di Stati diversi. A tale effetto le colonie, i territori d'oltremare e le zone soggette ad amministrazione fiduciaria di organismi internazionali sono da considerarsi come Stati autonomi;
b) per nave da passeggeri qualsiasi nave adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici;
c) per nave da carico qualsiasi nave che non sia da passeggeri;
d) per nave cisterna qualsiasi nave da carico adibita al trasporto di liquidi alla rinfusa;
e) per passeggero qualsiasi persona imbarcata sulla nave, che non faccia parte dell'equipaggio. Non sono computate nel numero dei passeggeri le persone di eta' inferiore ad un anno, le persone imbarcate per disposizione dell'autorita' marittima o consolare nonche' le persone imbarcate per particolari esigenze della nave;
f) per ente tecnico l'istituto di classificazione al quale sono devolute dal Ministro per la marina mercantile le attribuzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1917, n. 340.
Art. 4.
Documenti relativi alla sicurezza della navigazione
I documenti comprovanti l'adempimento delle prescrizioni relative
alla sicurezza della vita umana in mare sono:
a) certificato di sicurezza: per le navi da passeggeri in viaggi
internazionali;
b) certificato di sicurezza per le dotazioni di armamento: per le
navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in viaggi internazionali;
c) certificato di sicurezza radiotelegrafica: per le navi da
carico di stazza lorda uguale o superiore a 1.600 tonnellate in viaggi internazionali;
d) certificato di sicurezza radiotelefonica: per le navi da
carico di stazza lorda inferiore alle 1.600 e uguale o superiore a 500 tonnellate in viaggi internazionali;
e) certificato di esenzione: per le navi indicate nelle lettere
precedenti, per le quali sia stata accordata la esenzione dalla applicazione di una o piu' norme della presente legge;
f) certificato di idoneita': per le navi da carico di stazza
lorda inferiore alle 500 tonnellate adibite a viaggi internazionali, nonche' per le navi da passeggeri o da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate adibite a viaggi nazionali.
Nel certificato di idoneita' sono annotate anche le indicazioni
relative agli impianti radioelettrici di bordo. L'esito degli accertamenti delle condizioni di sicurezza per le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate e per quelle adibite a servizi speciali quali la pesca, traghetto, rimorchio, salvataggio e diporto, viene annotato, a cura dell'autorita' marittima che ha proceduto all'accertamento medesimo, sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, secondo che si tratti di navi maggiori ovvero di navi minori o galleggianti;
g) certificato di bordo libero: rilasciato a norma del Capo II
della presente legge.
Art. 5.
Certificato di navigabilita'
Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, che non
siano munite di certificato di classe, devono avere un certificato di navigabilita', rilasciato a norma dei regolamenti di applicazione della presente legge.
Il certificato di navigabilita' e' valido per quattro anni e puo'
alla sua scadenza, essere prorogato al massimo per un anno. Esso e' rilasciato dall'autorita' marittima in base agli accertamenti esperti dall'ente tecnico.
Nel caso previsto dall'articolo 148 del Codice della navigazione il
certificato di navigabilita' e' rilasciato dall'autorita' consolare, in base agli accertamenti effettuati dalla medesima, o dagli organi o enti tecnici determinati, per i singoli Stati, dal Ministero della marina mercantile.
Art. 6.
Rilascio e validita' dei certificati di sicurezza e d'idoneita'
I certificati di sicurezza e d'idoneita' sono rilasciati
dall'autorita' marittima in base alle disposizioni contenute nel Capo IV della presente legge.
Nei porti appartenenti a Stati coi quali esistono particolari
accordi in materia di sicurezza della navigazione, al rilascio dei certificati di sicurezza o di idoneita' provvedono le autorita' locali su richiesta del console, in conformita' degli accordi medesimi.
Nei porti appartenenti a Stati con i quali non esistono particolari
accordi in materia di sicurezza della navigazione, l'autorita' consolare, allorche' deve accertare l'idoneita' alla navigazione per le navi nazionali risultanti sprovviste dei certificati di sicurezza o di idoneita' in regolare corso di validita', procede alle ispezioni secondo la procedura determinata dai regolamenti di applicazione della presente legge. Degli accertamenti effettuati, l'autorita' consolare redige un verbale valevole, come documento di sicurezza provvisorio, fino a quando la nave non approdi in un porto nazionale o nel primo porto di uno Stato con il quale esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione. La validita' del verbale non potra' comunque superare i tre mesi.
La durata dei certificati di sicurezza di cui alle lettere a), c),
d) ed e) dell'articolo 4 non puo' essere superiore ad un anno.
La durata del certificato di sicurezza di cui alla lettera b) e del
certificato di idoneita' di cui alla lettera f) dell'articolo 4 non puo' essere superiore a due anni ((ad eccezione delle unita' da pesca la cui durata e' fissata in tre anni)). ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla
L. 11 marzo 2006, n. 81, ha disposto (con l'art. 5-ter, comma 6) che "Per le unita' in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la data di scadenza del certificato di idoneita' deve intendersi prorogata fino alla visita intermedia triennale del certificato di navigabilita', comunque non oltre tre anni dalla data di rilascio".
Art. 7.
Requisiti per il rilascio dei certificati di sicurezza o d'idoneita'
I requisiti tecnici necessari per ottenere il rilascio dei
certificati di sicurezza o d'idoneita' sono determinati dai regolamenti di esecuzione della presente legge.
Art. 8.
Proroga dei certificati di sicurezza o d'idoneita'
La validita' dei certificati di sicurezza o di idoneita' puo'
essere prorogata dall'autorita' marittima per un periodo non superiore ad un mese.
Se la validita' di uno dei certificati di sicurezza o d'idoneita'
scade quando la nave si trovi in un porto estero, l'autorita' consolare puo' prorogarla per un periodo non superiore a cinque mesi al fine di permettere alla nave di completare il viaggio per l'Italia.
La nave alla quale sia, stata concessa la proroga, di cui al
precedente comma, non puo' ripartire dal porto nazionale ove ha completato il viaggio senza aver ottenuto il rinnovo del certificato.
Se la nave all'atto della scadenza di un certificato di sicurezza o
d'idoneita' si trova impegnata in traffici tra porti di Stati con i quali non esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, l'autorita' consolare puo' prorogare la validita' dei certificati scaduti per tutto il periodo durante il quale la nave restera' impegnata nei traffici predetti. Nel caso che tale periodo superi cinque mesi dalla scadenza dei certificati l'autorita' consolare provvede a norma del secondo capoverso dell'articolo 6.
I certificati scaduti devono essere comunque rinnovati non appena
la nave approdi in un porto nazionale o in un porto di uno Stato con il quale esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione.
A tale fine l'autorita' consolare deve interessare l'autorita'
locale competente al rinnovo dei certificati scaduti.
Art. 9.
Decadenza dei certificati di sicurezza o d'idoneita'.
Quando per gravi avarie subite dalla nave o per notevoli mutamenti
apportati allo scafo, all'apparato motore o alle dotazioni della medesima, vengono meno i requisiti in base ai quali sono stati rilasciati i certificati di sicurezza o d'idoneita', questi perdono la loro validita' e devono essere ritirati dall'autorita' marittima o consolare.
Il comandante ha l'obbligo di denunciare all'autorita' marittima e,
all'estero, all'autorita' consolare, le avarie e mutamenti apportati allo scafo, all'apparato motore e alle dotazioni della nave.
Art. 10.
Trasferimento della nave per lavori.
La capitaneria di porto, sentito l'ente tecnico, puo' autorizzare
il trasferimento, dalla localita' del varo a quella di allestimento, della nave non munita dei prescritti certificati. Previa visita dell'ente tecnico, tenuto conto anche della durata del viaggio, la capitaneria di porto puo' altresi' autorizzare il trasferimento della nave, per la quale siano scaduti i certificati di sicurezza, dalla localita' in cui si trova a quella in cui deve essere disarmata o in cui devono essere eseguiti lavori di riparazione, di trasformazione o di demolizione.
Nel caso di trasferimento di navi costruite o acquistate all'estero
l'autorizzazione di cui al comma precedente viene rilasciata dall'autorita' consolare.
Art. 11.
Dichiarazione di "Tipo approvato".
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 347.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 347.
Gli apparecchi, i dispositivi ed i materiali di "tipo approvato",
all'atto della loro sistemazione a bordo, sono sottoposti a verifica da parte dell'ente tecnico.
Gli oggetti ed i materiali di "tipo approvato" devono essere
contrassegnati, sotto la responsabilita' del fabbricante o del fornitore, con la marca di fabbrica e con l'indicazione "tipo approvato".
Ove gli apparecchi, dispositivi o materiali portanti l'indicazione
"tipo approvato" non corrispondano alle caratteristiche del prototipo, il responsabile, salvo il disposto dell'articolo 34, e' tenuto, in ogni caso, a sostituire gli apparecchi, i dispositivi o i materiali non corrispondenti al "tipo approvato".
I precedenti commi non si applicano agli apparecchi radioelettrici
di bordo, per i quali provvede il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a norma di leggi e regolamenti speciali.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 393)).
Il Ministero della marina mercantile puo' altresi' autorizzare, in
via eccezionale, l'impiego a bordo di apparecchi, dispositivi e materiali dichiarati di "tipo approvato" dall'autorita' di uno Stato con il quale esistono particolari accordi internazionali, allorche' sia stato necessario sostituire, in porti esteri, apparecchi, dispositivi o materiali andati distrutti o danneggiati per cause di forza maggiore sopravvenute nel corso della navigazione.
L'autorizzazione di cui ai due precedenti commi, qualora si
riferisca ad apparecchiature radioelettriche, e' data dal Ministero della marina mercantile d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 12.
Equivalenze.
Quando e' prescritto un determinato impianto, dispositivo o
apparecchio, o un tipo dei medesimi, oppure e' stabilita una particolare sistemazione, puo' essere accettato, in sostituzione, qualsiasi altro impianto, dispositivo o apparecchio, o tipo dei medesimi, o qualsiasi altra sistemazione di carattere equivalente.
Il riconoscimento di equivalenza e' dato dal Ministero della marina
mercantile, previ opportuni accertamenti tecnici, salva, in ogni caso, la competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli impianti dispositivi e apparecchi radioelettrici.
Art. 13.
Esenzioni.
Il Ministero della marina mercantile puo' esentare in tutto o in
parte dall'applicazione delle norme concernenti la sicurezza della navigazione in viaggi internazionali le navi che in via eccezionale siano adibite ad un viaggio internazionale.
Il Ministero della marina mercantile, nel concedere le esenzioni di
cui al precedente comma, determina, caso per caso, sentito l'ente tecnico e gli organi tecnici competenti, le misure da adottare per garantire la sicurezza della nave e della vita umana.
CAPO II
BORDO LIBERO
Art. 14.
Obbligatorieta'.
L'assegnazione della linea di massimo carico, in relazione alle
stagioni ed alle zone nelle quali la nave destinata a navigare, e' obbligatoria:
a) per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150
tonnellate, destinate a viaggi internazionali, fatta eccezione per i pescherecci, per le navi da diporto ed in genere per le navi che non trasportano merci o passeggeri;
b) per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150
tonnellate, destinate al trasporto di passeggeri in viaggi tra porti nazionali;
c) per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500
tonnellate destinate a viaggi tra porti nazionali.
Art. 15.
Casi di forza maggiore.
La nave, che al momento di intraprendere il viaggio, non sia tenuta
all'osservanza delle presenti norme, non dovra' sottostarvi se durante il viaggio sia costretta a dirottare per cattivo tempo o per altre cause di forza maggiore in zone o in porti al di fuori dei limiti consentiti.
Art. 16.
Accertamenti e certificati.
Le norme per la determinazione delle marche di bordo libero e delle
scale di immersione, per gli accertamenti relativi e per il rilascio dei certificati di bordo libero, formano oggetto di regolamento speciale.
Il certificato di bordo libero non puo' avere una durata superiore
a cinque anni.
Il certificato perde la sua validita' anche prima del termine in
esso determinato quando vengono apportate allo scafo ed alle sovrastrutture della nave modifiche di notevole importanza oppure quando non siano state mantenute le condizioni di efficienza riconosciute all'atto del rilascio del certificato, delle seguenti installazioni e dispositivi:
a) protezione delle aperture;
b) parapetti;
c) aperture per scarico d'acqua nel parapetti continui;
d) mezzi di accesso agli alloggi degli equipaggi.
Parimenti, la validita' del certificato cessa qualora non siano
state effettuate, nei termini, prescritti, le visite periodiche, previste dai regolamenti speciali.
Ai sensi dell'articolo 179 del Codice della navigazione, non
possono essere rilasciate le spedizioni alle navi che non siano in possesso del certificato di bordo libero, in regolare corso di validita', ovvero che siano cariche oltre la linea di massimo carico;
Art. 17.
Tracciamento e verifica delle marche di bordo libero.
Le marche di bordo libero devono essere tracciate sotto il
controllo dell'ente tecnico e devono rimanere inalterate.
La posizione delle marche deve essere rettificata ogni qualvolta
risulti una modificazione degli elementi che interessano la determinazione del bordo libero.
Durante le visite periodiche deve essere verificata la posizione
delle marche.
Indipendentemente dal controlli periodici l'autorita' marittima
puo' disporre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, l'effettuazione di verifiche straordinarie.
Art. 18.
Navi straniere.
Per le navi straniere, alle quali il bordo libero e' stato
assegnato da un Governo col quale vigono accordi al riguardo, l'autorita' marittima puo' disporre accertamenti tendenti a stabilire:
a) che la nave non sia caricata oltre i limiti consentiti dalle
marche di bordo libero;
b) che la posizione delle marche di bordo libero corrisponda ai
dati contenuti nel certificato;
c) che la nave non abbia subito alcuna modificazione dei dati
riportati nel certificato tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza per le persone imbarcate.
Per le navi straniere che, non hanno assegnazione di bordo libero o
che hanno l'assegnazione da un Governo con il quale non esistono particolari accordi al riguardo, l'autorizzazione a partire e' subordinata al rilascio del certificato di bordo libero in base alle presenti norme.
Parimenti, l'autorizzazione a partire deve essere negata finche'
non siano stati eliminati gli eventuali inconvenienti riscontrati in sede di accertamento delle condizioni di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo.
Della mancata autorizzazione deve essere informato il console dello
Stato di cui la nave batte la bandiera.
Art. 19.
Prescrizioni per le navi non soggette al bordo libero.
Per le navi non munite di certificato di bordo libero,
indipendentemente dall'osservanza di quanto prescritto dagli articoli 297 del Codice della navigazione e 347 del regolamento per l'esecuzione del predetto Codice (navigazione marittima), il comandante deve curare che la caricazione non superi i limiti della normale portata della nave e sia eseguita in modo da non compromettere in nessun caso la stabilita' della nave stessa.
CAPO III
COMITATO CENTRALE PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
Art. 20.
Istituzione del Comitato.
Presso il Ministero della marina, mercantile e' istituito il
Comitato centrale per la sicurezza della navigazione.
Su richiesta del Ministro per la marina mercantile il Comitato
esprime il parere su ogni questione relativa alla sicurezza, della vita umana in mare ed all'imbarco, trasporto in mare, sbarco e classificazione delle merci pericolose.
Art. 21.
Composizione del Comitato.
Il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione e'
presieduto dal direttore generale della navigazione e traffico marittimo del Ministero della marina Mercantile e composto dai seguenti membri:
1) un funzionario di grado non inferiore a direttore di divisione
della direzione generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;
2) un funzionario di grado non inferiore a direttore di divisione
della Direzione generale del lavoro marittimo e portuale e dei porti del Ministero della marina mercantile;
3) un funzionario di grado non inferiore a direttore di divisione
della Direzione generale della pesca e demanio marittimo del Ministero della marina mercantile;
4) il capo dei servizi attinenti alla sicurezza della navigazione
della Direzione generale della navigazione e traffico marittimo del Ministero della marina mercantile;
5) un ufficiale di porto di grado non inferiore a colonnello
dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto;
6) il capo dell'Ispettorato tecnico del Ministero della marina
mercantile;
7) un rappresentante del Ministero delle poste e
telecomunicazioni - Ispettorato generale delle telecomunicazioni;
8) un rappresentante del Ministero della sanita';
9) un rappresentante del Ministero difesa-Marina;
10) un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione
generale servizi antincendi;
11) un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione
generale della pubblica sicurezza;
12) un rappresentante del Ministero dell'industria e del
commercio;
13) un rappresentante del Ministero dei trasporti - Ispettorato
generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione;
14) un rappresentante del Ministero dei trasporti - Direzione
generale delle ferrovie dello Stato;
15) il direttore generale del Registro italiano navale;
16) e 17) quattro rappresentanti dell'armamento di cui due
dell'armamento di linea e due dell'armamento libero passeggeri e da carico;
18) tre rappresentanti della gente di mare 19) un rappresentante
dei lavoratori dei porti;
20) un rappresentante dell'armamento peschereccio;
21) un rappresentante dei lavoratori della pesca.
Il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione si puo'
riunire in due sezioni separate, la prima per esprimere parere sui problemi specificatamente attinenti alla sicurezza, della navigazione e della vita umana in mare, e la seconda per esprimere parere sui problemi specificatamente riferentisi alla classificazione, carico, trasporto per mare e sbarco delle merci pericolose.
In questi casi, la sezione prima e' composta dai membri di cui ai
numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 14), 15), 16), 17), 18), 20) e 21); la seconda sezione e' composta dai membri di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) e 19).
Il presidente puo' invitare alla riunione, quando necessario,
funzionari dell'Amministrazione dello Stato e persone particolarmente esperte e interessate ai problemi iscritti nell'ordine del giorno.
Art. 22.
Nomina dei membri e segreteria del Comitato
I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per la
marina mercantile, su designazione, per i membri di cui ai numeri da 7) a 14), delle rispettive Amministrazioni e per quelli di cui ai numeri da 16) a 21), su designazione delle rispettive associazioni o, organizzazioni sindacali a base nazionale.
I membri del Comitato durano in carica quattro anni e possono, alla
scadenza, essere confermati.
I membri nominati nel corso del quadriennio per sopperire alle
vacanze formatesi nelle varie categorie rimarranno in carica fino al compimento del quadriennio.
Le funzioni di segretario di ogni sezione sono affidate ad un
funzionario o ad un ufficiale di porto destinato presso la Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo del Ministero della marina mercantile.
Art. 23.
Indennita' spettanti ai membri del Comitato
Ai membri del Comitato spetta un gettone di presenza con le
modalita' e nei limiti previsti, per i componenti delle Commissioni ed organi collegiali istituiti presso le Amministrazioni dello Stato, dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.
Art. 24.
Spese di funzionamento del Comitato
All'onere di lire 5.000.000 annui relativo al funzionamento del
Comitato di cui al precedente articolo 20 si provvedera' per l'esercizio finanziario 1961-62 mediante riduzione di pari importo del fondo inscritto al capitolo n. 393 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei tesoro per detto esercizio destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO IV
COMMISSIONI DI VISITA
Art. 25.
Istituzione e composizione delle Commissioni
Per gli accertamenti relativi alla sicurezza della navigazione,
esclusi quelli di cui al Capo II della presente legge, e' costituita presso ogni capitaneria di porto una Commissione di visita, nominata dal comandante del porto.
La Commissione e' presieduta dal comandante del porto o da un
ufficiale superiore da lui designato ed e' composta dal medico di porto e da un ingegnere o perito designato dall'ente tecnico.
Ove lo ritenga opportuno, il presidente puo' chiamare a far parte
della Commissione un ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un ufficiale del
porto di grado non superiore a capitano.
Ai componenti, della Commissione appartenenti alla Amministrazione
dello Stato spetta un compenso nella misura prevista dalle tabelle allegate alla legge 26 settembre 1954, n. 869, e con l'applicazione delle norme amministrative stabilite dalla legge stessa. Per il rappresentante dell'ente tecnico la misura da corrispondere e' stabilita dalle tariffe previste dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340.
Art. 26.
Ispezioni agli apparecchi radioelettrici
Quando per il rilascio o il rinnovo dei certificati di sicurezza o
d'idoneita' devono essere ispezionati gli apparecchi radioelettrici, della Commissione di visita fa parte anche un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
All'ispezione degli apparecchi radioelettrici, quando non coincide
con la visita della nave, procede esclusivamente un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 27.
Accertamenti gia' eseguiti dagli Istituti di classificazione
Le navi munite di certificato di classe in regolare corso di
validita' rilasciato da uno degli istituti di classificazione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, nonche' le navi munite di certificato di navigabilita', sono dispensate, in occasione delle visite di cui agli articoli precedenti, dagli accertamenti che hanno formato oggetto di visite o constatazioni o verifiche da parte dell'istituto di classificazione.
Art. 28.
Attribuzioni della Commissione di visita.
La Commissione di visita provvede agli accertamenti necessari per
il rilascio ed il rinnovo dei certificati di sicurezza o d'idoneita' per le navi di stazza lorda uguale o superiore alle 200 tonnellate.
Al rilascio dei certificati provvede l'autorita' marittima sulla
base dei verbali redatti dalla Commissione.
La Commissione di visita accerta, altresi', l'idoneita' al
trasporto dei passeggeri.
Gli accertamenti relativi alle navi di stazza lorda inferiore alle
200 tonnellate sono effettuati nei modi previsti dai regolamenti di cui all'articolo 35.
CAPO V
NORME PENALI
Art. 29.
Caricazione oltre la marca di bordo libero
L'articolo 1217 del Codice della navigazione e sostituto dal
seguente:
"Il comandante che naviga con la nave carica oltre la linea di
massimo carico e' punito con l'ammenda non inferiore a lire 5.000 per tonnellata in sovraccarico.
Fuori dei casi di concorso, l'armatore, il quale omette di
esercitare il dovuto controllo per impedire l'infrazione della presente norma, e' punito, a titolo di colpa, con l'ammenda non inferiore a lire 50.000.
Le norme dei commi precedenti si applicano anche all'armatore o al
comandante di nave straniera la quale ai sensi dell'articolo 185 sia soggetta alle norme del titolo VI, capo I, libro I, parte I del presente Codice".
Art. 30.
Marche di bordo libero abusive
Dopo l'articolo 1131 del Codice della navigazione e' aggiunto il
seguente articolo:
"Art. 1131-bis. - La contraffazione, l'alterazione o lo spostamento
abusivo delle marche di bordo libero sono punite, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, a norma dell'articolo 469 del Codice penale".
Art. 31.
Omissione di esercitazione
Dopo l'articolo 1218 del Codice della navigazione e' aggiunto il
seguente articolo:
"Art. 1218-bis. - Il comandante che non fa eseguire, salvo casi
eccezionali giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, e' punito con l'arresto fino a 3 mesi ovvero con l'ammenda fino a lire 16.000.
In caso di recidiva la condanna importa la sospensione del titoli
ovvero dalla professione da uno a sei mesi".
Art. 32.
Omessa denuncia di avarie o di mutamenti apportati alle navi
Il comandante che omette di denunciare i fatti previsti
dall'articolo 9 all'autorita' marittima o all'estero all'autorita' consolare, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 4.000 ad 80.000.
Art. 33.
Omessa o irregolare esecuzione di lavori attinenti alla sicurezza della navigazione
L'armatore o il comandante che fa navigare la nave in violazione
delle prescrizioni dell'autorita' marittima circa l'esecuzione di lavori attinenti alla sicurezza della navigazione, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fini ad un anno e con la multa non inferiore a lire 80.000.
Art. 34.
Mancata corrispondenza alle caratteristiche del tipo approvato
Colui che fornisce o installa a bordo di navi mercantili,
apparecchi, dispositivi, o materiali per i quali e' richiesto il riconoscimento di tipo approvato e che non corrispondono alle caratteristiche del "tipo approvato" e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda non inferiore a lire 50.000.
CAPO VI
NORME FINALI E TRANSITORIO
Art. 35.
Emanazione dei regolamenti di esecuzione
Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri competenti, saranno emanati i regolamenti per l'esecuzione della presente legge per determinare:
a) i requisiti ai quali devono rispondere la navi, secondo i loro
vari tipi e secondo la specie di navigazione e di traffico cui sono adibite, ai fini della sicurezza della navigazione;
b) i requisiti al quali devono rispondere le navi per essere
abilitate al trasporto delle merci pericolose, nonche' le modalita' dell'imbarco o dello sbarco delle merci medesime;
c) i requisiti ai quali devono rispondere le navi per essere
abilitate al trasporto di passeggeri;
d) le modalita' per il trasporto di granaglie e di altri carichi
scorrevoli.
Art. 36.
Entrata in vigore
Le disposizioni della presente legge che richiedono, per la loro
applicazione, l'emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono emanate.
Art. 37.
Abrogazione di norme contrarie o incompatibili
Con l'entrata in vigore delle norme della presente legge sono
abrogate le disposizioni del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, approvato con regio decreto 23 maggio 1932, n. 719, nonche' ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la legge stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 1962
SEGNI
FANFANI - MACRELLI -
TAVIANI - PICCIONI -
BOSCO - TREMELLONI -
ANDREOTTI - MATTARELLA
- CORBELLINI - COLOMBO
- JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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Del sinistro causato da un semaforo malfunzionante, rispondono il Comune e l'impresa di manutenzione
Letto 266 volte dal 14/02/2013
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Se l'incidente è dovuto ad altre cause, non è rilevante che il conducente fosse ubriaco
Letto 670 volte dal 15/05/2012
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In caso di ghiaccio su una strada statale, la responsabilità è dell'ente gestore
Letto 703 volte dal 09/05/2012
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Immigrato vittima di incidente stradale: parenti risarciti anche se non c'è condizione di reciprocità
Letto 576 volte dal 07/05/2012
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Risarcimento alla donna sottoposta ad aborto terapeutico in seguito ad incidente stradale, per la mancata nascita del fi...
Letto 3529 volte dal 15/12/2011