Lo scontro tra veicoli, dunque, non perfeziona – neppure parzialmente – il fatto illecito, ma degrada a semplice evento dannoso, il cui fatto generativo è integralmente da ricercarsi aliunde, nella cosa (ossia nell’impianto semaforico malfunzionante). Ne deriva che saranno chiamati rispondere del danno, solidalmente tra loro ex art. 2055 c.c., i soggetti a carico dei quali gravava a vario titolo la custodia della res. Entrambi i conducenti coinvolti nello scontro assumono esclusivamente le vesti di parte danneggiata e, letteralmente prescindendo dal disposto dell’art. 2054 c.c., avranno entrambi diritto ad essere integralmente risarciti.