Nel caso di specie si è affermato che il risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti dallo straniero (anche extracomunitario) in conseguenza della lesione del diritto alla salute ed all'integrità psicofisica, nonché del diritto ai rapporti parentali - familiari, può essere fatto valere con l'azione risarcitoria, indipendentemente dalla condizione di reciprocità di cui all’art. 16 delle preleggi, senza alcuna disparità di trattamento rispetto al cittadino italiano, e quindi non solo contro il danneggiante (o contro il soggetto tenuto al risarcimento per fatto altrui), ma anche con l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore o del Fondo di Garanzia per le vittime della strada. Il problema si pone in relazione all'applicabilità della condizione di reciprocità in tema di risarcimento del danno alla persona da circolazione stradale. Il presente orientamento (Cass. civ., 1494/2012), rifacendosi a Cass. civ., 450/2011, ha stabilito che la sussistenza della condizione di reciprocità prevista dall’art. 16 preleggi, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, non è richiesta quando il familiare dello straniero, anche se extracomunitario e ovunque dimori, chieda il risarcimento del danno per violazione di uno dei diritti inviolabili dell'uomo, quali la vita e la salute.